Commissione massimo scoperto nulla se indica solo la percentuale (Cass. civ. Sez. I n. 5359 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente bancario, e’ nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto limitandosi a indicarne la misura percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale la percentuale deve essere calcolata, ne’ ai criteri e alle modalita’ di calcolo. Il correntista, in difetto di tale indicazione, non e’ posto in grado di conoscere quando e come sorga l’obbligo di corrispondere la commissione, in violazione degli obblighi informativi e di trasparenza cui la banca e’ tenuta a norma dell’art. 117 TUB. La nullita’ negoziale e’ rilevabile d’ufficio, ma la censura che in sede di legittimita’ ne denunci l’omesso rilievo officioso e’ inammissibile per difetto di specificita’ se non deduce l’emersione, nel giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla; la rilevabilita’ officiosa e’ circoscritta alla valutazione in iure dei fatti gia’ allegati.
Il Fatto
Un correntista e’ stato convenuto in giudizio in qualita’ di garante di una societa’, in relazione a una fideiussione prestata su modulo predisposto dall’ABI e a un contratto di conto corrente assistito da garanzia. Nel giudizio di merito egli aveva eccepito la nullita’ della fideiussione per contrarieta’ alla disciplina antitrust, in ragione delle determinazioni sanzionatorie adottate dalla Banca d’Italia, e la nullita’ della clausola di commissione di massimo scoperto indicante la sola percentuale applicabile.
La Corte d’Appello non si era pronunciata sulla prima eccezione e aveva rigettato l’impugnazione sulla seconda, sul rilievo che l’indicazione delle modalita’ di calcolo non era prevista a pena di nullita’. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contrastati dal successore universale di uno degli intimati.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la decisione d’appello per omessa pronuncia sull’eccezione di nullita’ della fideiussione. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificita’, richiamando il principio affermato con riferimento alla medesima contestazione: chi in sede di legittimita’ eccepisce il mancato rilievo officioso di una nullita’ negoziale deve dedurre l’emersione, nel giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla.
Il fondamento e’ la rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ in qualunque stato e grado del processo, secondo i dettami di SS.UU. n. 26242/2014. Essa non puo’ tuttavia essere accertata sulla base di una nuda eccezione: se i fatti costitutivi non risultino gia’ allegati dalla parte che la invoca, il giudice non puo’ procedere d’ufficio a tali accertamenti. La rilevabilita’ officiosa e’ circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti gia’ allegati, con applicazione, se del caso, dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ..
La Corte richiama sul punto Cass., Sez. I, n. 30505 del 2023 e Cass., Sez. III, n. 20713 del 2023, rilevando che il ricorrente non ha indicato quali elementi fattuali fossero stati sottoposti al giudice di merito per onerarlo del rilievo officioso della dedotta nullita’.
Il secondo motivo e’ invece fondato. La Corte afferma che la clausola di commissione di massimo scoperto che indichi solo la percentuale applicabile, senza riferimento al valore su cui calcolarla, e’ nulla per indeterminatezza dell’oggetto. Il deficit informativo impedisce al correntista di conoscere quando e come sorga l’obbligo di corrispondere la commissione alla banca. Il principio si collega agli obblighi di trasparenza posti a carico dell’istituto dall’art. 117 TUB e a Cass., Sez. I, n. 19825 del 2022. La sentenza e’ quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello in altra composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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