Nuova costruzione non sanabile ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 (TAR Puglia n. 189 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità di cui all’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 non può essere invocato per interventi che integrino una nuova costruzione o una variazione essenziale rispetto al titolo edilizio originario, non costituendo una mera difformità parziale. La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi considerare l’insieme degli interventi nel loro contestuale impatto edilizio. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali, che deve preesistere e persistere nel tempo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione presso la propria struttura, nonché l’ordinanza di demolizione delle opere abusive ivi realizzate. Con successivi motivi aggiunti, la società contestava altresì il diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, deducendo la sussistenza di una mera difformità parziale e un deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondata la censura relativa alla sanabilità dell’intervento, escludendo che l’opera realizzata potesse configurarsi come scostamento marginale dal permesso di costruire originario. Il “chiosco-bar” autorizzato con modesti volumi precari risultava infatti trasformato in un aggregato di moduli prefabbricati tra loro collegati, con cucina attrezzata e sala somministrazione coperta, con evidente mutamento della consistenza funzionale: un intervento, quindi, riconducibile a una nuova costruzione o a una variazione essenziale, non recuperabile tramite il meccanismo eccezionale della sanatoria.
Il Collegio ha inoltre escluso il denunciato difetto istruttorio-motivazionale, rilevando che l’Ufficio Tecnico aveva correttamente evidenziato il contrasto dell’intervento con la destinazione dell’area, ricadente in Zona E2 – Aree di alto valore storico naturalistico, ove le norme tecniche di attuazione escludono interventi di nuove costruzioni, ancorché agricole, e subordinano eventuali attrezzature alla previa approvazione di un piano attuativo.
Quanto all’attività di ristorazione, il TAR ha richiamato il disposto dell’art. 3, comma 7, della legge n. 287/1991, secondo cui la somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie: la regolarità urbanistico-edilizia dei locali rappresenta una condizione che deve preesistere all’utilizzo e persistere nel tempo, come già affermato dalla giurisprudenza richiamata.
In ordine alla valutazione dell’impatto delle opere, il Collegio ha infine ribadito che la verifica dell’abuso edilizio non può essere atomistica ma deve considerare l’insieme delle opere nel loro contestuale impatto, non potendosi scomporre una parte per negare l’assoggettabilità alla sanzione demolitoria.
Quanto al periculum in mora, il TAR ne ha escluso la sussistenza, non risultando emanata un’ordinanza di demolizione a seguito del rigetto della sanatoria e avendo la precedente ordinanza disposto la rimozione delle sole opere abusive ivi indicate, mentre la sospensione del 20 agosto 2025 riguardava la sola attività di ristorazione, non anche le ulteriori attività commerciali comprensive del servizio bar. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.