Nuova DILA supera la precedente e fa venir meno l’interesse al ricorso (TAR Lombardia n. 2405 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 1 MW, la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 6 bis, comma 4, d.lgs. n. 28/2011, completa dell’asseverazione di un progettista abilitato, supera la precedente DILA priva di tale documento essenziale. Ne consegue che il ricorrente, disponendo di un titolo che lo autorizza alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, non ha più interesse all’annullamento della nota comunale che aveva contestato l’applicabilità della procedura. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse, non avendo l’amministrazione adottato alcun provvedimento inibitorio o di autotutela sul nuovo titolo.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 16.6.2023 una dichiarazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 6 bis del d.lgs. n. 28/2011 per realizzare un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW con moduli a terra su aree di cui aveva la disponibilità, depositandola anche sulla piattaforma regionale dei Procedimenti Fer.

Con nota del 26.8.2024 il responsabile dell’ufficio tecnico comunale ha rilevato carenze documentali e ha affermato la non applicabilità della procedura, ritenendo l’area non idonea perché ricadente in un ambito di trasformazione subordinato all’approvazione di un piano attuativo. La società ha impugnato la nota davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 6 e 6 bis del d.lgs. n. 28/2011, dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 e dell’art. 10 bis del d.l. n. 17/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dal Comune e la ritiene fondata. A fronte del rilievo sull’assenza dell’asseverazione, la ricorrente in data 4.9.2024 ha presentato non una mera integrazione documentale, ma una nuova DILA, come risulta dal documento prodotto in giudizio.

La precedente dichiarazione del 16.6.2023 — quale che fosse la sua natura, di comunicazione per edilizia libera ex art. 6, comma 11, d.lgs. n. 28/2011 o di DILA ex art. 6 bis — era priva di un documento essenziale, cioè proprio dell’asseverazione prevista dal comma 4 dell’art. 6 bis. La nuova DILA ha dunque superato la precedente.

Va inoltre considerato che, con nota del 5.9.2024, la società ha comunicato al Comune l’intenzione di dare immediato avvio ai lavori. A fronte di ciò, l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento, né per inibire i lavori oggetto della DILA, né per intervenire in autotutela sul titolo abilitativo, pur avendo richiesto e ottenuto un parere regionale che ribadiva la non applicabilità del regime della DILA per l’inidoneità dell’area.

Pertanto la ricorrente, sin dal deposito del ricorso, disponeva di un titolo che la autorizzava alla costruzione e all’esercizio dell’impianto. Non sussiste alcun interesse all’esame del ricorso, che va dichiarato inammissibile. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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