Istruttoria endoprocessuale nel giudizio di ottemperanza per verificare l’esecuzione del giudicato (TAR Basilicata n. 246 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori al fine di verificare lo stato di esecuzione del giudicato. L’amministrazione è tenuta a depositare una relazione esplicativa sulle attività funzionali all’esecuzione della sentenza, entro il termine fissato dal Collegio. Il provvedimento istruttorio è funzionale al decidere e non definisce il giudizio né anticipa la decisione sul merito dell’ottemperanza.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Basilicata Potenza n. 24/2026, pubblicata il 17 gennaio 2026 e notificata il 22 gennaio 2026, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. La Regione Basilicata si è costituita in giudizio, eccependo che le attività amministrative funzionali all’esecuzione della sentenza erano già in itinere, come documentato nella memoria depositata il 20 aprile 2026. Le altre parti intimate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire elementi conoscitivi sullo stato delle attività amministrative poste in essere per dare esecuzione alla sentenza azionata. Il giudice dell’ottemperanza, pur essendo dotato dei poteri ordinatori e sostitutivi previsti dall’art. 114 cod. proc. amm., può avvalersi di strumenti istruttori endoprocessuali quando occorra verificare l’effettiva e completa esecuzione del giudicato.
L’ordinanza ha disposto che la Regione Basilicata provveda, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza stessa, al deposito di una relazione esplicativa sullo stato delle attività amministrative funzionali all’esecuzione della sentenza, già dichiarate in itinere nella memoria depositata dalla difesa regionale.
Il Tribunale ha inoltre fissato l’udienza camerale per il prosieguo alla data del 7 ottobre 2026, disponendo che la segreteria della Sezione provveda alla comunicazione dell’ordinanza. L’istruttoria disposta si configura come misura funzionale alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, senza che ciò comporti una pronuncia anticipata sull’esito del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.