Associazione a delinquere per traffico di stupefacenti prova e distinzione dal concorso (Cass. pen. Sez. IV n. 39527 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la prova della partecipazione può essere desunta anche da mezzi e modi diversi dalla dimostrazione del concorso nei singoli traffici, trattandosi di reato a forma libera per il quale rileva qualsiasi contributo, ancorché minimo ma non insignificante, consapevolmente funzionale al programma delittuoso. La durata del periodo di osservazione delle condotte può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato cui gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito. Il discrimine con il concorso di persone nel reato continuato risiede nel carattere dell’accordo criminoso: occasionale e limitato nel secondo caso, diretto a un più vasto programma di delitti non determinati nel primo, con permanenza del vincolo anche a prescindere dalla commissione dei singoli reati scopo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale, aveva rideterminato le pene di tre imputati per i reati non estinti per prescrizione, dichiarando il non luogo a procedere per i capi caduti in prescrizione. Il riconoscimento riguardava la partecipazione a un sodalizio dedito al traffico di cocaina e hashish, operante in Napoli e in altre regioni, con un partecipe addetto al trasporto e gli altri due ai contatti con i destinatari e all’organizzazione delle spedizioni.

Tutti e tre gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Contestavano la ricostruzione associativa, lamentando il rinvio acritico alla motivazione di primo grado, l’inquadramento di condotte estemporanee nell’ambito del sodalizio anziché del concorso di persone nel reato continuato, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Due di essi censuravano inoltre l’omessa motivazione sulla richiesta di continuazione con reati già giudicati.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto, con riguardo al vizio di motivazione apparente, la questione della doppia conforme. In presenza di due decisioni conformi, la struttura giustificativa delle due sentenze si salda in un unico corpo argomentativo, con l’obbligo per il ricorrente di confrontarsi puntualmente con entrambe. Il giudice d’appello, però, non può limitarsi a un mero rinvio alla decisione di primo grado: deve dimostrare di aver preso cognizione delle ragioni del provvedimento richiamato e di averle ritenute coerenti con la propria decisione. Nel caso concreto la motivazione, seppure sintetica, non è mancante né apparente.

Sul piano sostanziale, la Corte ricostruisce gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: l’accordo criminoso che crea un vincolo permanente tra tre o più persone, il programma volto a una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti e un minimo di organizzazione stabile. Non è necessario un accordo formalizzato, essendo sufficiente l’esistenza di fatto della struttura in cui si innesta il contributo consapevole del singolo. La prova della partecipazione può derivare dalla valorizzazione di indici come le comuni modalità esecutive e la ripetitività delle condotte, nonché dall’adozione di un linguaggio convenzionale e di forme di mantenimento dei sodali arrestati tramite il pagamento delle spese legali.

La Corte respinge la tesi secondo cui un breve segmento temporale di osservazione escluderebbe il vincolo associativo. La durata può essere contenuta, purché dagli elementi acquisiti emerga un sistema collaudato. Quanto alla posizione del partecipe addetto al trasporto, la sua intraneità è stata desunta non solo dalle cessioni, ma anche dalla partecipazione alle fasi preparatorie e dalla condivisione del protocollo comunicativo. Irrilevante è la mancata conoscenza reciproca tra tutti gli associati: la partecipazione non richiede la prova della conoscenza di tutti, né una formale affiliazione.

La Corte ribadisce poi il discrimine tra associazione e concorso di persone nel reato continuato: nel secondo l’accordo è occasionale e diretto a reati determinati, e si esaurisce con la loro realizzazione; nel primo è diretto a un programma aperto e il vincolo permane anche al di fuori della commissione dei singoli reati. Infine, quanto ai motivi sulla continuazione, l’imputato che ne chiede il riconoscimento nel giudizio di cognizione ha l’onere di produrre copia delle sentenze rilevanti, non essendo applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva. I ricorsi di due imputati sono rigettati, quello del terzo è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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