Concordato in appello e rinuncia ai motivi: inammissibile il ricorso sulla confisca (Cass. pen. Sez. II n. 39957 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa alla confisca. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che devolva questioni in punto di conferma della confisca da parte del giudice di secondo grado. La confisca, al pari della misura di sicurezza, costituisce un capo autonomo della decisione rispetto al trattamento sanzionatorio. Non è pertinente il diverso principio che ammette il ricorso avverso la sentenza di concordato in appello quando la confisca non abbia formato oggetto dell’accordo, poiché in tal caso manca la rinuncia al motivo.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, con ordinanza dell’agosto 2025 rigettava l’appello proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento della Corte di appello di Lecce che aveva respinto la richiesta di restituzione dei beni sequestrati nel procedimento per usura. Il giudice riteneva che, avendo l’imputata concordato la pena in appello con rinuncia a tutti i motivi tranne quelli sul trattamento sanzionatorio, la rinuncia avesse coinvolto anche l’impugnazione in punto confisca.

La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 322-bis, 599-bis cod. proc. pen. e agli artt. 244-bis e 644 cod. pen., sostenendo che la confisca non aveva formato oggetto dell’accordo e che la misura era stata applicata in violazione dei principi in materia di concorso di persone.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione di ammissibilità del ricorso, che si intreccia con la proponibilità dell’appello cautelare. Osserva che l’istanza di revoca del sequestro preventivo e l’appello avverso il rigetto non sono preclusi dalla confisca non ancora irrevocabile disposta in primo grado, purché siano dedotti elementi nuovi non vagliati nella decisione di condanna e il merito della statuizione ablatoria sia ancora in discussione. Richiama sul punto Sez. 6 n. 4003 del 2023 e Sez. 2 n. 27889 del 2022. Ne trae la conclusione che l’appello cautelare era proponibile.

Nel merito, però, il ricorso è infondato. La Corte applica il principio secondo cui, nel concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli sulla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione di misure di sicurezza, che non attengono al trattamento sanzionatorio ma a un capo autonomo della decisione. Cita Sez. 4 n. 40683 del 2024, Sez. 4 n. 46150 del 2021, Sez. 4 n. 9857 del 2015 e Sez. 2 n. 50062 del 2023. Da tali arresti deduce che la rinuncia integrale ai motivi esclude la ricorribilità della sentenza di concordato in appello sulla confisca.

La Corte esamina poi il rapporto con il diverso orientamento delle Sezioni Unite Fazio (Sez. Un. n. 19415 del 2022), che ammette il ricorso quando si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di concordato. Rileva che le Sezioni Unite non hanno affatto consentito il ricorso avverso i motivi rinunciati, ma hanno solo precisato che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità non equivale a rinuncia alla prescrizione, la cui valutazione resta demandata al giudice.

Quanto al precedente invocato dalla difesa, Sez. 2 n. 23093 del 2025, la Corte lo reputa non pertinente: esso riguarda l’ipotesi in cui, in assenza di rinuncia al motivo sulla confisca, il giudice di appello abbia motivato, rendendo così possibile la successiva impugnazione. Diversa è l’ipotesi del motivo espressamente rinunciato. Su questa linea si colloca anche l’ordinanza n. 22190 del 2025.

La Corte afferma infine che la soluzione è imposta dal tenore dell’art. 599-bis cod. proc. pen.: la parte può concordare la pena rinunciando a tutti gli altri motivi, oppure concordare la pena rinunciando ai soli motivi sulla responsabilità e sulle statuizioni accessorie, conservando i motivi sulla confisca. Solo in quest’ultimo caso il giudice di appello dovrà motivare sul punto. Il secondo motivo resta assorbito e la ricorrente è condannata alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *