Riciclaggio di veicolo, mediazione non prova il concorso nell’alterazione (Cass. pen. Sez. II n. 39949 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Perché si configuri il reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. non è sufficiente che l’imputato abbia offerto in vendita un bene già alterato nei tratti identificativi, essendo necessario dimostrare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta di trasformazione o manipolazione del bene sia a lui riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone. La qualità di mediatore nella compravendita del veicolo “taroccato” non integra di per sé la prova della partecipazione materiale o morale all’attività dissimulatoria, non potendosi presumere la collaborazione efficace nell’alterazione dalla mera consapevolezza della natura alterata del bene. In difetto di tali elementi il fatto va riqualificato nella meno grave ipotesi di ricettazione, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brindisi, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per i reati di cui ai capi B, C ed E, estinti per prescrizione, e rideterminava la pena per i reati di riciclaggio di una vettura e di ricettazione di una carta di circolazione, unificati per continuazione con precedenti sentenze irrevocabili, in un anno di reclusione e seicento euro di multa.

La ricorrente impugnava la sentenza lamentando, tra l’altro, il deficit probatorio sull’attribuibilità alla stessa della materiale attività di alterazione dei tratti identificativi del veicolo, la mancata prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo e della carta di circolazione, nonché il negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il solo motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A. Il percorso argomentativo muove dall’ampia nozione di riciclaggio elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: integra il reato ogni operazione materiale o giuridica che ostacoli o renda più difficoltosa l’identificazione della provenienza del bene, sia quando incide sulla cosa alterandone i dati esteriori, sia quando, senza modificarla, ne impedisce il collegamento con il soggetto spogliato. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 19480 del 29.03.2019, Sez. II n. 39702 del 17.05.2018, Sez. II n. 56391 del 23.11.2017 e Sez. II n. 41740 del 30.09.2015.

I giudici di merito avevano ritenuto attribuibili alla ricorrente le operazioni di alterazione sul presupposto che la stessa avesse offerto in vendita al terzo il veicolo oggetto di tutte le condotte dissimulatorie. Per la Corte tale argomentazione è meramente apparente: la conformità verticale del giudizio di responsabilità difetta di qualunque riferimento alla prova della partecipazione, materiale o morale, dell’imputata alla pregressa operazione di trasformazione del mezzo.

Il principio di diritto viene enunciato con chiarezza: la dimostrazione non può ritenersi soddisfatta dalla valorizzazione dell’attività di mediazione nella vendita del veicolo già alterato. La consapevolezza della natura “taroccata” del bene non è sufficiente, poiché non può presumersi la collaborazione efficace nell’attività di trasformazione identitaria né il concorso morale in essa. Occorre, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta di alterazione sia riconducibile all’imputato anche nella sola forma del concorso. La Corte richiama Sez. VII n. 23598 del 03.05.2022, Sez. II n. 14873 del 21.02.2023 e Sez. II n. 31473 del 24.05.2023.

Conseguentemente la sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, che valuterà se sussistano altri elementi, diversi dalla mera qualità di mediatrice, dai quali desumere un contributo causale effettivo ed efficace alla trasformazione identitaria del veicolo. In difetto, il fatto di cui al capo A dovrà essere riqualificato nella meno grave ipotesi di ricettazione, con rideterminazione del segmento di pena da porre in continuazione.

Il motivo relativo alla ricettazione della carta di circolazione è dichiarato inammissibile per mera reiterazione delle doglianze di gravame, non confrontandosi con le argomentazioni della Corte sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del documento, trattandosi peraltro di soggetto professionalmente versato nel settore del commercio di autovetture. Parimenti inammissibile è il motivo sul negato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte valorizzato la continuità nel crimine di settore. Il ricorso è nel resto inammissibile e irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il capo D.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *