Nuove mafie e partecipazione associativa: la messa a disposizione del sodalizio (Cass. pen. Sez. V n. 33008 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di criminalità organizzata, anche le associazioni mafiose di nuova formazione rientrano nella previsione dell’art. 416-bis cod. pen. purché, con accertamento concreto, risulti dimostrata la loro autonoma capacità di esercitare forza intimidatrice e di determinare una condizione di assoggettamento e omertà. La condotta di partecipazione non richiede l’affiliazione rituale né la commissione di reati-scopo, ma una stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo, desumibile dalla messa a disposizione del singolo per il perseguimento dei fini comuni. Le figure del promotore, dell’organizzatore e del capo postulano un quid pluris rispetto alla mera partecipazione, individuale nell’esercizio di poteri decisionali, direttivi o di coordinamento. Nei reati a consumazione prolungata, come l’usura, risponde a titolo di concorso anche chi, estraneo al patto originario, intervenga successivamente incaricato di recuperare il credito e ne ottenga il pagamento.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza con cui il Tribunale di Avellino aveva condannato numerosi imputati, a vario titolo, per i reati di associazione di tipo mafioso, usura aggravata, estorsione, detenzione e porto di armi, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Avverso la pronuncia di appello proponevano ricorso per cassazione tutti i condannati, con autonomi atti di impugnazione e plurimi motivi.
I ricorrenti contestavano, tra l’altro, l’esistenza del sodalizio camorristico denominato dalla Corte territoriale come nuova e autonoma formazione criminale, l’attribuzione a sé dei ruoli apicali, la sussistenza delle aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa, nonché l’utilizzabilità delle intercettazioni e delle deposizioni testimoniali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di metodo: in sede di legittimità non è consentita la rilettura del compendio probatorio, né la prospettazione di una valutazione diversa da quella del giudice di merito. L’indagine è circoscritta al riscontro di un apparato argomentativo logicamente strutturato, salvo il caso del travisamento della prova, che postula un oggetto definito e inopinabile e la deduzione della sua decisività.
Quanto al reato associativo, il Collegio ribadisce che anche le “mafie nuove” rientrano nell’art. 416-bis cod. pen., purché ne sia concretamente dimostrata la capacità intimidatrice e la condizione di assoggettamento omertoso, non bastando il richiamo alla caratura criminale dei singoli associati. Nel caso in esame la Corte territoriale ha fondato l’accertamento su una pluralità di elementi convergenti, tra cui una sentenza definitiva acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., il cui valore probatorio non è inciso dall’annullamento parziale con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.
Sul piano della partecipazione, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 33748 del 2005 e le Sezioni Unite n. 36958 del 2021: la condotta è riferibile a chi si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il sodalizio, implicando un ruolo dinamico e funzionale, desumibile da indicatori fattuali gravi e precisi, senza automatismi probatori. La sola affiliazione rituale costituisce grave indizio ove espressione di un patto reciprocamente vincolante.
La Corte distingue poi la posizione del semplice partecipe da quella del promotore, dell’organizzatore e del capo, che esigono un quid pluris: poteri decisionali, di direzione, coordinamento o controllo, ovvero funzioni di rappresentanza verso l’esterno. L’organizzatore può essere tale anche senza posizione apicale formale, curando un settore dell’attività criminale con margine di autonomia gestionale.
In materia di usura, il Collegio conferma che il reato è a consumazione prolungata, con la conseguenza che risponde a titolo di concorso chi, ricevuto l’incarico di recuperare il credito, ne ottenga il pagamento. Lo stato di bisogno può essere desunto anche dalla sola entità degli interessi pattuiti, ove tanto elevati da far ritenere che solo un soggetto in difficoltà possa accettarli. Quanto all’aggravante dell’art. 644, comma 5, n. 4, cod. pen., la Corte ne afferma la configurabilità per il solo fatto che la vittima eserciti una delle attività protette, risultando irrilevante la destinazione delle somme mutuate.
Sul piano processuale, la Corte rigetta le eccezioni di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine massimo: tale patologia, non rilevabile d’ufficio, è soggetta ai limiti di deducibilità dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con termine individuato nell’udienza di riesame per gli imputati sottoposti a misura cautelare e nell’udienza preliminare per gli altri. La lista testimoniale trasmessa via posta elettronica certificata assolve la funzione di discovery dell’art. 468 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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