Nuovo PIP su aree già espropriate non richiede rinnovazione del vincolo (Cons. Stato n. 6582 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione di un nuovo Piano per gli insediamenti produttivi avente ad oggetto aree già acquisite al patrimonio comunale per effetto di esproprio non richiede la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio, poiché l’Amministrazione esercita la potestà di pianificazione del territorio e non un potere ablatorio. La controversia relativa a tale atto non integra una procedura espropriativa attuale e resta estranea al rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a., con applicazione del termine ordinario di impugnazione. La decadenza del piano attuativo per decorso del tempo non determina l’inedificabilità delle aree, potendo il Comune completare le opere di urbanizzazione già avviate anche mediante un nuovo piano.

Il Fatto

Alcuni proprietari hanno impugnato davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, il Piano per gli insediamenti produttivi di via Sant’Antonio Abate approvato dal Comune con delibera di Giunta Municipale e pubblicato nel BURC. Hanno dedotto violazioni di legge ed eccesso di potere, chiedendo l’annullamento dell’atto. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il piano, ravvisando un contrasto con il PRG vigente e ritenendo necessaria la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio. Il Comune ha proposto appello, deducendo l’erroneità della decisione sotto il profilo processuale e sostanziale. Gli appellati non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto, d’ufficio, la tempestività dell’appello, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. Rileva che l’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a. assoggetta al rito abbreviato, con dimezzamento dei termini, le controversie sui provvedimenti di occupazione ed espropriazione di aree destinate a opere pubbliche. Trattandosi di previsione derogatoria, essa va interpretata in senso stretto.

La norma non può applicarsi a ogni controversia relativa a uno strumento che rechi una dichiarazione di pubblica utilità, ma solo ai giudizi nei quali vengano effettivamente in rilievo gli effetti ablatori. Nel caso in esame i terreni sono stati integralmente acquisiti al patrimonio comunale con decreto di esproprio risalente al 2008, sicché il nuovo piano non è suscettibile di produrre alcun effetto ablatorio su tali aree. La controversia non concerne dunque una procedura espropriativa attuale, con esclusione del rito abbreviato e applicazione del termine ordinario di sei mesi.

Nel merito, il Collegio non condivide l’assunto del primo giudice secondo cui il nuovo piano sarebbe in contrasto con il PRG, essendo l’area divenuta zona bianca per la natura vincolistica della norma. Richiama la giurisprudenza amministrativa sulla zona bianca, che ricorre anche in caso di decadenza dei vincoli espropriativi o di annullamento giurisdizionale della previgente destinazione.

Il Collegio richiama l’art. 17, comma 3, della legge n. 1150/1942, che disciplina l’ultrattività residuale dei piani attuativi decaduti per decorso del tempo: la decadenza non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree, essendo consentito il completamento delle opere di urbanizzazione in corso e l’edificazione conforme agli indici di zona. La condizione della previa formazione di un piano attuativo costituisce un vincolo procedurale che, venuto meno per scadenza del termine, lascia fermo quanto già attuato, con obbligo di completamento.

Ne consegue che rientra nei poteri del Comune completare le opere del precedente piano anche mediante l’adozione di un nuovo PIP. L’Amministrazione ha esercitato non un potere espropriativo, ma la potestà di pianificazione del territorio, con la facoltà di limitare l’edificabilità. L’approvazione del nuovo piano non richiedeva quindi la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio, essendo esso finalizzato alla realizzazione degli impianti produttivi. L’appello è pertanto fondato, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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