Clausola sociale elastica e verifica di anomalia facoltativa (TAR Puglia n. 213 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola sociale di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 deve essere interpretata in senso elastico e non rigido, non potendo imporre vincoli assoluti che limitino la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.; la sua violazione non determina l’esclusione dell’operatore ma, al più, l’attribuzione di un punteggio premiale inferiore. La scelta della stazione appaltante di non procedere alla verifica di anomalia dell’offerta, nei casi in cui non è obbligatoria, costituisce esercizio di ampia discrezionalità, sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto, la cui prova grava sul ricorrente. L’impugnazione di un bando che non abbia impedito la partecipazione alla gara richiede la dimostrazione di maggiori chances di aggiudicazione, non potendosi altrimenti configurare un interesse concreto ed attuale.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione definitiva e provvisoria, in favore della società controinteressata, dell’appalto di servizi di manutenzione ordinaria degli immobili comunali e della rete viaria, custodia e reperibilità tecnica. La ricorrente, seconda classificata, deduceva plurime censure: l’illegittimità della clausola sociale per non aver imposto l’assorbimento del personale uscente, un punteggio premiale errato per il progetto di assorbimento presentato, la mancata verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria e la mancata inclusione dei criteri CAM nella legge di gara. L’istanza cautelare di sospensione era proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Con riguardo alla prima doglianza, il Collegio rileva che la lex specialis, conformandosi all’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 e ai principi eurounitari, si limita a imporre l’obbligo di prioritario assorbimento del personale dell’operatore uscente, senza porre vincoli assoluti e generalizzati. La clausola sociale, secondo la giurisprudenza richiamata, deve essere interpretata in modo elastico, essendo la rigidità condizione di invalidità della stessa perché lesiva della libertà d’impresa ex art. 41 Cost. e dell’art. 16 della Carta di Nizza. L’eventuale assunzione con orario ridotto non è prevista a pena di esclusione, potendo al più comportare l’attribuzione di un punteggio premiale inferiore a quello massimo.

La seconda censura è ritenuta inammissibile per carenza di prova di resistenza, trattandosi di criterio discrezionale e non automatico: la parte ricorrente non ha dimostrato che l’eventuale attribuzione di un punteggio diverso avrebbe consentito il superamento del divario di oltre nove punti rispetto all’aggiudicataria. La doglianza è comunque infondata, poiché l’impegno dell’aggiudicataria era mantenere il medesimo orario, compatibilmente con l’organizzazione operativa delineata nel capitolato prestazionale.

Quanto alla terza censura, il Collegio osserva che l’art. 16 del disciplinare subordina la verifica dell’anomalia alla presentazione di più di cinque offerte, circostanza non verificatasi. La mancata verifica facoltativa è frutto di scelta discrezionale non sindacabile in assenza di vizi di macroscopica illogicità o arbitrarietà, e la ricorrente, su cui grava l’onere probatorio ex art. 64 cod. proc. amm., non ha comprovato alcuna congruità apparente dell’offerta. Neppure il dato del costo della manodopera non aggiornato alle tabelle ministeriali rileva, non avendo tali valori carattere cogente.

La quarta doglianza, in materia di CAM, è infondata per difetto di interesse. La ricorrente non ha chiarito quale utilità concreta potrebbe derivarle dall’annullamento della procedura: non ha dimostrato né che sarebbe risultata aggiudicataria, né che avrebbe formulato una diversa offerta, né che l’aggiudicataria avrebbe ottenuto punteggi inferiori. Il Collegio precisa che il mero vantaggio astratto derivante dalla riedizione della gara non integra l’interesse ad agire, difettando il requisito di concretezza e attualità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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