Obbligo di sollecita comunicazione del militare e riflessi sul servizio (TAR Calabria n. 1064 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il militare è tenuto a dare sollecita comunicazione al proprio comando di ogni evento in cui sia rimasto coinvolto e che possa avere riflessi sul servizio, ai sensi dell’art. 748, comma 5, del d.P.R. n. 90/2010. La norma configura un illecito di pericolo e non di danno: è sufficiente l’astratta attitudine dell’evento a incidere sul servizio, inteso in senso ampio. La valutazione sull’incidenza concreta dell’evento spetta esclusivamente al superiore gerarchico destinatario della comunicazione, non al militare. L’omessa sollecita comunicazione integra l’illecito disciplinare e non richiede che l’Amministrazione motivi sulle conseguenze effettive derivate dall’omissione. Sul ricorso gerarchico, l’Autorità non ha l’obbligo di confutare analiticamente le censure, potendo rappresentare sinteticamente le ragioni dell’infondatezza. L’obbligo di astensione, corollario del principio di imparzialità ex art. 97 Cost., non è violato dal superiore che decide su fatti disciplinari distinti da quelli di rilevanza penale oggetto della notizia di reato dalla stessa firmata.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di un giorno di consegna. La sanzione gli era stata inflitta per non aver comunicato formalmente alla scala gerarchica l’avvenuta notifica, in data 4 novembre 2021, di atti inerenti a un procedimento penale a suo carico.
Il deducente ha proposto ricorso al TAR Calabria, articolando due motivi: da un lato la violazione del principio di trasparenza e di buon andamento ex art. 97 Cost. e l’omessa motivazione sui presupposti applicativi della sanzione; dall’altro la violazione del principio di imparzialità, per mancata astensione del superiore gerarchico che aveva firmato anche la comunicazione della notizia di reato. L’Amministrazione si è costituita contestando la domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il TAR ricostruisce la portata dell’art. 748, comma 5, del d.P.R. n. 90/2010, secondo cui il militare deve dare sollecita comunicazione al comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio. La formula normativa è estremamente ampia e comprensiva di ogni possibile risvolto, senza distinzione tra vita privata e professionale.
Il giudizio sul riflesso sul servizio non compete al soggetto coinvolto, ma solo al superiore gerarchico. I margini per esonerarsi dalla comunicazione restano esigui. La previsione inquadra un’ipotesi di mero pericolo e non di effettivo danno, senza tipizzare gli eventi. La circolare ministeriale del 2012 invocata dal ricorrente non può incidere sull’efficacia della fonte normativa.
Ne discende che non spettava al deducente valutare se comunicare o meno la notifica degli atti penali; né occorreva motivare sulle conseguenze derivate dall’omissione, trattandosi di illecito di pericolo. I fatti occorsi sono indubbiamente idonei a riverberarsi sul servizio. Quanto alla motivazione del decreto di rigetto, l’Autorità investita del ricorso gerarchico non ha l’obbligo di confutare analiticamente le censure.
Il TAR esclude poi la rilevanza del fatto che il Comando avesse dato impulso al procedimento penale, non potendo ciò escludere la natura doverosa dell’adempimento. La comunicazione intervenuta circa due mesi dopo l’evento risulta tardiva rispetto al requisito della sollecita comunicazione.
Sul secondo motivo, il Collegio richiama l’obbligo di astensione ex art. 51 cod. proc. civ. quale corollario del principio di imparzialità. Nel caso concreto, il superiore non ha deciso sui fatti di rilevanza penale per i quali aveva firmato la notizia di reato, ma su fatti differenti, di rilevanza disciplinare. Non emerge una situazione di grave conflitto con il ricorrente, né ragioni di opportunità a sostegno della contestata omessa astensione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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