Accesso difensivo ai dati fiscali del concorrente in gara (TAR Sicilia n. 1994 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, il segreto d’ufficio opponibile dall’amministrazione finanziaria non prevale quando la documentazione richiesta sia legata da un nesso di strumentalità necessaria alla situazione giuridica da tutelare. La qualificazione difensiva dell’accesso esige che l’istanza individui in modo puntuale i documenti e le posizioni fiscali, non essendo sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie. Il diniego reiterato, che si fondi su una nuova e autonoma motivazione, costituisce atto autonomamente lesivo e va tempestivamente impugnato, non essendo meramente confermativo. L’accoglimento dell’istanza non libera il richiedente dal vincolo di utilizzare il dato esclusivamente ai fini difensivi per cui l’ostensione è stata concessa.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava a una procedura di affidamento del servizio di ristorazione indetta da un’azienda sanitaria provinciale, collocandosi al terzo posto della graduatoria. Impugnava l’aggiudicazione deducendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’ammissione del raggruppamento secondo classificato, con riferimento alla posizione fiscale e contributiva della mandante, che aveva dichiarato violazioni gravi sanate mediante piani di rateizzazione e definizioni agevolate.
Con istanza del 3 febbraio 2026 chiedeva all’amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alla posizione fiscale della mandante. Le note del 23 e del 27 febbraio 2026 rigettavano l’istanza per difetto di interesse concreto e attuale, mentre l’agente della riscossione restava silente. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche la nota del 9 aprile 2026, che ribadiva il diniego sulla base dell’inidoneità dello strumento e di un asserito vincolo di segretezza d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla dedotta natura confermativa del provvedimento del 9 aprile 2026, il TAR osserva che il diniego non preclude all’interessato di proporre una nuova istanza fondata su una diversa e più articolata prospettazione dell’interesse legittimante, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 6 del 2006. Nel caso di specie la ricorrente aveva documentato sopravvenienze successive all’offerta e all’originaria istanza, tra cui l’avvio di un processo di risanamento, la stipula di un contratto di affitto d’azienda e la permanenza dei debiti tributari anteriori in capo alla mandante.
Tali circostanze fondano un interesse giuridicamente rilevante nuovo e più stringente e imponevano all’amministrazione una nuova istruttoria. Il provvedimento del 9 aprile 2026, articolando una duplice autonoma motivazione, si configura quindi come atto di conferma autonomamente lesivo, tempestivamente impugnato, e non come atto meramente confermativo dei dinieghi precedenti.
Quanto all’eccezione di carenza di interesse, il Collegio rileva che l’annullamento dell’aggiudicazione ha riaperto la fase di verifica dei requisiti, rendendo attuale e concreto l’interesse conoscitivo della ricorrente, ora contraente principale in altro appalto ove la mandante opera in subappalto con responsabilità solidale.
Nel merito, l’accesso è qualificato come difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2021, il TAR ribadisce che occorre un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione finale da tutelare. I piani di rateizzazione, le quietanze e gli estratti di ruolo sono strumentali ad accertare la sussistenza del requisito di regolarità fiscale richiesto a pena di esclusione dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023.
In ordine alla qualificazione dei dati reddituali e finanziari come documenti accessibili, il Collegio richiama le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20 e 21 del 2020, che hanno affermato la prevalenza dell’accesso difensivo sulle esigenze di riservatezza quando il documento sia necessario alla tutela dell’interesse giuridico, ammettendone l’estrazione di copia. Il segreto d’ufficio ex art. 35 del d.lgs. n. 112/1999 non è quindi opponibile in termini assoluti, dovendo l’amministrazione valutare il collegamento dei documenti con le esigenze difensive senza trasmodare in un giudizio di utilità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento delle note impugnate e ordine di ostensione.
Nota della Redazione
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