Pensione di privilegio per infermità dipendenti da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 271 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di privilegio, instaurato dal dipendente in quiescenza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte, l’Inps è parte sostanziale del procedimento amministrativo di definizione del trattamento e non può eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva. Il requisito sanitario può essere accertato dal giudice mediante consulenza tecnica d’ufficio affidata alla struttura pubblica competente, e il parere motivato che ne deriva, se fondato su attendibili elementi di fatto e su coerenti argomentazioni medico-legali, costituisce idonea base per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per l’ascrizione alla categoria pensionistica indicata. Ai fini della decorrenza del trattamento, l’art. 191 d.P.R. 29.12.1973 n. 1092 consente di far decorrere la pensione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda quando essa sia stata proposta oltre due anni dal sorgere del diritto, e, in assenza di prova certa sulla data di presentazione, il giudice può valorizzare il momento in cui l’Istituto ha avviato l’iter per gli accertamenti clinici. Il diritto alla pensione è imprescrittibile, mentre si prescrivono i singoli ratei nel termine quinquennale, che non decorre prima che il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato in quiescenza dal 2013, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità e la conseguente pensione di privilegio con decorrenza dalla cessazione dal servizio. Il Dipartimento Militare di Medicina legale di Roma, con proprio verbale, aveva rilevato di non aver potuto esprimere alcun giudizio perché l’interessato, pur regolarmente convocato, non si era presentato a due visite programmate.

L’Inps ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito l’infondatezza del ricorso per l’impossibilità di definire il procedimento in assenza della visita, e in via subordinata la prescrizione quinquennale dei ratei. Il giudice, ravvisata la necessità di approfondimento istruttorio, ha disposto consulenza tecnica sull’accertamento del requisito sanitario.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Inps, qualificando l’Istituto come parte sostanziale del procedimento amministrativo di definizione del trattamento pensionistico del ricorrente.

Nel merito, la consulenza dell’Asl ha accertato la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate e ha indicato quale categoria ascrivibile l’ottava categoria della Tabella A di cui al d.P.R. 30.12.1981 n. 834, con decorrenza dall’epoca della domanda. Il giudice ha giudicato tale parere fondato, perché basato sulla visita diretta dell’interessato, sull’esame della documentazione medica e del foglio matricolare, e sorretto da coerenti argomentazioni medico-legali; ha quindi riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio di ottava categoria.

Sulla decorrenza, la Corte ha applicato l’art. 191 d.P.R. 29.12.1973 n. 1092, secondo cui la pensione liquidata a domanda presentata oltre due anni dal sorgere del diritto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. Poiché la ricevuta depositata in udienza non consentiva di individuare con certezza la data della domanda, il giudice ha valorizzato il momento in cui l’Inps ha attivato l’iter per gli accertamenti clinici, presupponendo l’esistenza di una richiesta dell’interessato, e ha fissato la decorrenza al mese di marzo 2018, essendo trascorsi più di due anni dalla quiescenza del 2013.

Ha poi respinto l’eccezione di prescrizione. Richiamando l’art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, convertito nella legge n. 739 del 1939 e modificato dall’art. 2 della legge 7 agosto 1985 n. 428, nonché l’art. 143, comma 5, d.P.R. n. 1092 del 1973, ha distinto il diritto alla pensione, imprescrittibile ai sensi dell’art. 5 del T.U. 29.12.1973 n. 1092, dal diritto ai singoli ratei, soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e non prima che il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell’interessato. Essendo il ricorso del 4.10.2023 e non essendo decorso il termine dal novembre 2022, nessuna prescrizione risultava maturata.

Sulle maggiori somme il giudice ha riconosciuto gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. e l’eventuale maggior danno da svalutazione secondo gli indici Istat, richiamando le Sezioni Riunite n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM. Il ricorso è stato accolto in parte, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1284 c.c.

Tutte le 227 sentenze sull'art. 1284 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *