Bilanci formalmente in utile ma in perdita: capitale sociale azzerato (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 165 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti vigilati accerta la reale consistenza del risultato d’esercizio, anche a prescindere dalla rappresentazione formalmente esposta nel bilancio approvato. Ove emergano errate contabilizzazioni idonee ad alterare i risultati, la Corte ne dà conto al Parlamento, rilevando la divergenza tra utile formale e perdita effettiva. Il riscontro di perdite superiori al terzo del capitale e della sua integrale erosione integra le fattispecie degli artt. 2446 e 2447 cod. civ., con gli obblighi di ricapitalizzazione o di riduzione e contestuale aumento del capitale. All’organo di gestione compete una condotta improntata a prudenza, tanto più quando la situazione patrimoniale è compromessa. La Sezione si riserva di approfondire nei referti successivi.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esaminato il bilancio della Cinecittà Spa relativo all’esercizio 2023, società per azioni a totale partecipazione pubblica, sottoposta al controllo ai sensi dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958. Il bilancio era stato approvato dall’Assemblea e certificato dalla società di revisione, con utile di esercizio e patrimonio netto in aumento.

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, la situazione è risultata profondamente diversa. Il nuovo amministratore delegato, insediatosi nel luglio 2024, ha chiesto una situazione patrimoniale aggiornata che ha evidenziato perdite rilevanti nel primo semestre e l’emersione di errate contabilizzazioni. L’organo amministrativo ha preso atto di una condizione della società diversa da quella rappresentata dal precedente gestore. Di qui l’approfondimento richiesto dall’advisor indipendente e la relazione alle Camere.

La Motivazione della Corte

L’istruttoria ha ricostruito l’andamento della gestione e ha dato conto degli interventi PNRR del progetto Cinecittà, dell’attività istituzionale, del personale e dei risultati contabili esposti. Nella parte centrale della relazione la Sezione esamina le voci di stato patrimoniale e di conto economico, rilevando tra l’altro l’insufficienza delle disponibilità liquide, pari a euro 29.541.128, a coprire i debiti entro l’esercizio successivo, circostanza che denota una difficile situazione finanziaria e patrimoniale.

Il nucleo del provvedimento è però l’accertamento compiuto dopo la chiusura dell’esercizio. Dagli approfondimenti è emerso che la società ha chiuso in perdita sia il bilancio 2022 sia il bilancio 2023, ancorché entrambi formalmente redatti in utile. Il consulente ha individuato errate contabilizzazioni e rettifiche idonee ad alterare i risultati: nel 2022 un’anticipazione di fatturato di competenza dell’anno successivo e la posticipazione di una nota di credito; nel 2023 una nota di credito di competenza dell’esercizio e un’errata capitalizzazione dei costi di costruzione delle scenografie.

L’effetto complessivo delle rettifiche, per oltre 8 milioni di euro, avrebbe portato in negativo entrambi gli esercizi e, per il 2023, una perdita effettiva di circa 6,7 milioni. La società è così giunta a perdere integralmente il capitale sociale, trovandosi nella condizione di cui all’art. 2447 cod. civ.; solo gli interventi finanziari del Ministero della cultura hanno consentito il ritorno in area di patrimonio netto positivo, con perdite complessive superiori a 20 milioni.

La Corte ha inoltre rilevato ulteriori criticità di gestione: la riduzione del corrispettivo minimo in favore di taluni clienti, per un valore complessivo di 3,7 milioni, che avrebbe superato i poteri gestionali dell’amministratore delegato, e la sottoscrizione dei diritti di due produzioni cinematografiche. In entrambi i casi, secondo l’advisor, la situazione di perdita avrebbe dovuto imporre maggiore prudenza in ordine all’opportunità di investire risorse di rischio e non conservative. La Sezione, preso atto della situazione patrimoniale straordinaria redatta ex art. 2446 cod. civ., si riserva di approfondire la questione nei prossimi referti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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