Obblighi di gestione rifiuti del proprietario-detentore e decadenza dalle censure presupposte (TAR Lombardia n. 930 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un immobile che, in assenza di detenzione da parte di terzi, rientra nella disponibilità materiale del bene, è detentore dei rifiuti in esso presenti e su di lui ricadono gli obblighi di gestione di cui all’art. 188 d.lgs. 152/2006. L’accertamento di tale detenzione non richiede la previa verifica della corretta modalità di gestione dei rifiuti, né un addebito di colpa per il loro abbandono. Le censure avverso l’assunto — contenuto nel provvedimento presupposto — della insussistenza di uno stato di abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti, e quindi dell’impossibilità di emanare l’ordine di rimozione ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, devono essere proposte con l’impugnazione del provvedimento presupposto; diversamente sono inammissibili per aggiramento della decadenza.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un capannone con area scoperta di pertinenza, lo avevano concesso in locazione a una società. Nel sito era stata rilasciata un’autorizzazione unica ambientale, poi volturata ad altre società subentrate in contratti di affitto d’azienda.
A seguito di un controllo nel 2019, i rifiuti presenti nel capannone e nell’area scoperta furono sottoposti a sequestro probatorio, unitamente all’immobile. Il procedimento penale si concluse con sentenza di applicazione della pena su richiesta, divenuta irrevocabile, che dispose il ripristino dello stato dell’ambiente e la confisca dei rifiuti, passati in proprietà dello Stato, con ordine di smaltimento mai eseguito; l’immobile non è stato restituito. Dopo un’ordinanza sindacale contingibile e urgente annullata in primo grado limitatamente ai ricorrenti, il Comune, con provvedimento dell’11.8.2025, ha concluso un procedimento di verifica della gestione dei rifiuti, accertando che gli obblighi di cui all’art. 188 del TUA ricadono sulla proprietà dell’immobile. I ricorrenti hanno impugnato questo provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da una premessa processuale. Il sequestro probatorio ha colpito sia l’immobile sia i rifiuti; il sequestro dei rifiuti è cessato con la confisca disposta in sede penale, mentre quello dell’immobile è tuttora in corso. I ricorrenti non hanno però censurato il provvedimento sostenendo di non essere rientrati nella disponibilità materiale del bene perché ancora sequestrato, e su tale aspetto il Giudice non può pronunciarsi, stante il vincolo di cui all’art. 112 c.p.c.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La censura di violazione del giudicato di primo grado non regge, perché quella sentenza è stata appellata ed è priva di definitività. Inoltre essa è inammissibile, perché avrebbe dovuto essere proposta impugnando il provvedimento del 29.11.2024, che negò i presupposti dell’ordine di rimozione ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.
Il secondo motivo poggia su una premessa errata: il provvedimento non addebita alcuna culpa in vigilando, né presuppone l’abbandono dei rifiuti. Esso muove anzi dal presupposto opposto — quello già accertato nel provvedimento presupposto — e si limita a constatare la detenzione dei rifiuti e i conseguenti obblighi di gestione.
Il Tribunale ricostruisce poi il nesso di presupposizione: il dispositivo del provvedimento del 29.11.2024, negata la sussistenza dei presupposti di rimozione, aveva affermato che ciò implica la responsabilità del produttore iniziale o del detentore ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 188; la comunicazione di avvio del nuovo procedimento aveva richiamato espressamente quel contenuto. Le censure avverso l’assunto di non abbandono, estranee al provvedimento qui impugnato, sono quindi inammissibili.
Anche le restanti doglianze del terzo motivo cadono. Il preteso travisamento non sussiste, perché il provvedimento non afferma che l’attività sia ancora in corso; l’omessa rimozione è questione del provvedimento presupposto; la censura sull’art. 244 è inammissibile e comunque infondata, riguardando la contaminazione del sito; il richiamo alla proporzionalità è inconferente, perché accertata la detenzione non vi è margine di graduazione del contenuto dell’atto. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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