Silenzio sull’accesso agli atti e ostensione parziale: obbligo di esibizione (TAR Calabria n. 726 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso agli atti è illegittimo quando il richiedente ha dedotto un interesse difensivo concreto e circostanziato all’ostensione di atti impositivi e delle relative prove di notifica, e le resistenti non hanno opposto alcuna delle ragioni previste dalla legge per negarla o ritardarla. L’ostensione intervenuta in corso di causa non determina la cessazione della materia del contendere se è solo parziale, cioè se non riguarda tutti i documenti richiesti. La relazione informativa depositata in formato Word è inammissibile, poiché le specifiche tecniche del processo amministrativo telematico non annoverano tale formato tra quelli depositabili, con la conseguenza che il Collegio non ne tiene conto. Accolto il ricorso, le amministrazioni sono condannate a esibire i documenti non ancora ostesi.

Il Fatto

La ricorrente ha ricevuto un’intimazione di pagamento fondata su due cartelle di pagamento e su un avviso di accertamento, asseritamente notificati nel 2023. Per approntare la propria difesa ha chiesto ad entrambe le amministrazioni, con PEC del 18 giugno 2025, di visionare e ottenere copia delle relate di notifica, delle cartelle e dell’avviso di accertamento.

Maturato il silenzio-rigetto sull’istanza, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato il 23 luglio 2025 e depositato il 1 agosto 2025. Le resistenti si sono costituite con memoria di forma; l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato l’avvenuta ostensione dei documenti e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha replicato che solo in corso di giudizio l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato quanto richiesto, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha mai riscontrato l’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del rapporto informativo depositato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in formato Word. Il rilievo è fondato, perché l’art. 12 dell’Allegato 2 alle specifiche tecniche del processo amministrativo telematico enumera tassativamente i formati depositabili e non contempla il documento di testo modificabile. Il rapporto informativo resta quindi estraneo al materiale valutabile.

Nel merito, il giudice ricostruisce l’esito dell’accesso: risultano ostese le relate di notifica delle cartelle, ma non le copie delle cartelle stesse; risulta prodotta copia dell’avviso di accertamento, ma non anche le sue relate di notifica. L’ostensione proveniente dall’Agenzia delle Entrate non copre dunque l’intero oggetto dell’istanza, né la documentazione verosimilmente detenuta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per la fase esecutiva.

Da qui il rigetto della prospettata cessazione della materia del contendere, che presupporrebbe la completa soddisfazione della pretesa ostensiva. La ricorrente, del resto, ha allegato in modo circostanziato un interesse difensivo puntuale, riferito a specifici atti impositivi e alla prova delle relative notifiche: si tratta di documenti la cui conoscenza è strumentale alla contestazione della pretesa creditoria.

Le amministrazioni resistenti non hanno addotto alcuna valida ragione, fra quelle previste dalla legge, per negare o ritardare l’ostensione. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento dell’illegittimità del silenzio e ordine di esibizione dei documenti non ancora ostesi entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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