Obbligo di ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica docente (TAR Lombardia n. 636 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’inadempimento dell’Amministrazione obbligata al pagamento o all’attribuzione di un beneficio non contestato d’ufficio comporta l’accoglimento del ricorso. All’Amministrazione inadempiente va ordinata l’esecuzione del giudicato entro il termine fissato dal giudice, con nomina, in caso di persistente inerzia, del commissario ad acta, quale organo ausiliario che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale, senza esercitare poteri funzionalizzati alla cura dell’interesse pubblico.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 123/2024, pubblicata l’11.04.2024 e passata in giudicato. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente, in misura di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ai conseguenti adempimenti.

Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere difese. La questione arriva davanti al TAR Lombardia perché l’Amministrazione, a fronte del titolo esecutivo formatosi, non ha dato prova di aver attivato il beneficio riconosciuto in favore del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale ordinario, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

È stato poi riscontrato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La notificazione della sentenza in copia conforme è avvenuta il 16.4.2025, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato il 22.12.2025.

Nel merito il ricorso è stato accolto, in continuità con il consolidato orientamento della Sezione su controversie analoghe. Di fronte all’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti in ordine alla mancata attivazione della Carta elettronica del docente. Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), la pretesa del ricorrente ha trovato accoglimento.

È stata invece respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, per le ragioni già evidenziate dalla Sezione in una precedente pronuncia.

Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio. In caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il Collegio ha precisato che il commissario agirà su semplice richiesta degli interessati non quale dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, il cui compito è dare attuazione alla pronuncia, anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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