La mobilità interna del personale pubblico privatizzato appartiene al giudice ordinario (TAR Lazio n. 10562 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie concernenti la mobilità interna del personale delle pubbliche amministrazioni in regime di lavoro privatizzato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, e non al giudice amministrativo. La giurisdizione va determinata sulla base del petitum sostanziale, identificato dalla causa petendi, ossia dall’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La circostanza che vengano in rilievo atti regolamentari generali non radica la giurisdizione del giudice amministrativo, potendo la loro illegittimità essere accertata in via incidentale dal giudice ordinario. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici.
Il Fatto
Una funzionaria assistente sociale del Ministero dell’Interno, in servizio presso una prefettura, aveva partecipato nel 2019 a una procedura di mobilità per ottenere il trasferimento presso le sedi di Campobasso e Isernia, collocandosi in posizione utile ma senza ottenere il definitivo trasferimento. Dopo aver prestato servizio in missione presso la sede richiesta, l’amministrazione aveva avviato procedure di assunzione mediante scorrimento di graduatoria e successivamente una nuova procedura di mobilità interna, dalla quale la dipendente era stata esclusa in ragione della percentuale di copertura organica della sede di provenienza.
La ricorrente aveva impugnato gli atti delle procedure, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti che avevano destinato la sede di Isernia ad altri soggetti e l’accertamento del proprio diritto a essere assegnata mediante mobilità presso tale sede, contestando altresì le disposizioni regolamentari che ponevano limiti percentuali ai trasferimenti in uscita.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando d’ufficio che il petitum sostanziale della controversia concerneva la pretesa della ricorrente di ottenere il trasferimento mediante mobilità interna presso la sede desiderata. La circostanza che l’atto introduttivo fosse diretto formalmente contro gli atti di una procedura assunzionale non è stata ritenuta dirimente: l’impugnazione non era finalizzata a contestare la decisione autoritativa di procedere allo scorrimento, ma il mancato soddisfacimento di esigenze di mobilità interna attraverso atti espressione di poteri datoriali di gestione.
Il Collegio ha richiamato il criterio generale per cui la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, guardando al petitum sostanziale e alla causa petendi, e ha applicato il riparto di cui all’art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165/2001: le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione, sono devolute al giudice ordinario, mentre al giudice amministrativo restano le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione.
La mobilità interna del personale in regime di lavoro privatizzato è stata qualificata come esercizio dei poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, non comportando la costituzione di un nuovo rapporto mediante procedura selettiva concorsuale. La Corte ha precisato che la natura regolamentare degli atti impugnati non attira la controversia nella giurisdizione amministrativa, potendo il giudice ordinario accertarne l’illegittimità in via incidentale.
La sentenza ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario come autorità competente e disponendo la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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