Collegialità della commissione di gara e soccorso istruttorio su errore materiale (Cons. Stato n. 6647 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di una gara d’appalto è un collegio perfetto e le operazioni propriamente valutative non possono essere delegate a singoli componenti. Il principio è però temperato: non è indispensabile la piena collegialità per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali, purché siano ex ante suscettibili di verifica a posteriori da parte del plenum e siano ex post effettivamente acquisite alla valutazione collegiale, in termini di controllo, condivisione e approvazione. L’episodica assenza di un componente a singole sedute di sola analisi non integra quindi violazione del principio, sempre che la commissione non si sia spogliata in modo definitivo delle proprie prerogative. La presenza non va intesa in senso solo fisico, essendo equipollente la partecipazione da remoto. Quando l’offerta tecnica sia affetta da un errore materiale agevolmente evincibile, interno ed esterno al documento, non sussiste una reale discordanza con gli allegati e la commissione deve attivare il soccorso istruttorio, non applicare la regola di prevalenza della Relazione tecnica sugli allegati.

Il Fatto

Una società partecipava a una gara articolata in lotti per il servizio di ricondizionamento della biancheria. Nel lotto n. 2 si classificava in terza posizione. Impugnava gli esiti della gara davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, lamentando la violazione del principio del collegio perfetto, perché in gran parte delle sedute riservate avevano presenziato solo due componenti su tre, e contestando l’attribuzione dei punteggi su diversi criteri, oltre alla mancata esclusione del R.T.I. aggiudicatario.

La questione centrale riguarda il modo in cui l’attività di analisi e valutazione delle offerte può essere esercitata, conciliando la collegialità con l’esigenza di celerità e continuità delle operazioni di gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le operazioni valutative, come la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, non possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni. La deroga è ammessa, per esigenze di funzionalità, quando si tratti di attività preparatoria o istruttoria destinata a refluire nella valutazione dell’intero consesso.

Nel caso di specie non si configura una delega stabile, ma l’episodica assenza di un componente ad alcune sedute. La presenza alla seduta non è intesa solo in senso fisico: il collegamento da remoto è equipollente alla presenza fisica. Le sedute in questione avevano carattere istruttorio, e ricorrono entrambi i presupposti della deroga: la commissione non si è mai spogliata in modo definitivo delle sue prerogative, e il plenum ha potuto verificare e condividere l’attività di analisi nelle successive sedute e in sede di valutazione.

Quanto ai verbali sottoscritti anche da commissari assenti, si tratta di verbali cumulativi, che verbalizzano più sedute, tra cui alcune con tutti i membri presenti. La firma del componente assente in talune sedute si riferisce ragionevolmente a quelle in cui era presente. Le carenze relative a data e luogo di sottoscrizione attengono ad aspetti meramente estrinseci e non alterano la valenza fidefacente dei verbali.

Il Collegio riconosce l’astratta fondatezza delle censure sui criteri ID1 e ID5, dove il duplice riferimento a prodotti o il flag errato sono frutto di errore materiale, evincibile internamente ed esternamente dagli allegati. Non sussisteva alcuna effettiva discordanza con la Relazione tecnica: si imponeva il soccorso istruttorio. Il punteggio recuperabile, pari a 1,29 punti, non consente però di colmare il gap di 1,81 punti rispetto all’aggiudicatario. Le ulteriori censure su criteri discrezionali e sulla campionatura sono respinte o dichiarate improcedibili. L’appello è in parte respinto e in parte improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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