Obblighi informativi Dublino III: insufficiente la consegna del modello C3 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19442 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi informativi e partecipativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 devono essere assolti in termini sostanziali, ma hanno a oggetto informazioni specifiche e ulteriori rispetto a quelle previste per la domanda di protezione internazionale dall’art. 10 d.lgs. n. 25/2008. La loro inosservanza determina la nullità della decisione di trasferimento, senza che rilevino la conoscenza acquisita aliunde dallo straniero o la mancata allegazione di uno specifico pregiudizio. Ne consegue che la sola consegna dell’opuscolo informativo previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 25/2008, attestata dalla sottoscrizione del modello C3, non prova l’adempimento degli obblighi prescritti dall’art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013, con la conseguente conferma dell’annullamento del provvedimento di trasferimento.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno – Unità Dublino aveva disposto il trasferimento di un cittadino afghano verso la Norvegia, primo Paese dell’Unione nel quale lo straniero aveva presentato domanda di protezione internazionale, respinta, e che aveva poi lasciato temendo il rimpatrio nel Paese d’origine. Il trasferimento era stato richiesto a titolo di ripresa in carico, essendo la competenza norvegese riconosciuta.
Con decreto depositato il 12 febbraio 2020 il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo e annullato il provvedimento. Il giudice di merito aveva ritenuto assorbente la mancata prova, a carico dell’amministrazione, dell’assolvimento degli obblighi informativi di cui all’art. 4 del Regolamento di Dublino. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il richiedente non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 5 Reg. UE n. 604/2013, sostenendo l’unitarietà del procedimento e del relativo obbligo informativo, che sarebbe stato comprovato dalla compilazione del modello C3, sottoscritto dallo straniero con l’assistenza dell’interprete, dalle dichiarazioni rese in interrogatorio e dalla consegna dell’opuscolo prescritto.
La Corte ha giudicato il motivo infondato. Le garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III mirano ad assicurare effettività e uniformità dell’informazione e del trattamento della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell’Unione. La loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento; non rilevano, in senso contrario, l’eventuale conoscenza acquisita aliunde dallo straniero né la mancata allegazione di un vulnus concreto al diritto di azione e difesa.
Gli obblighi in questione, tuttavia, devono essere interpretati in termini sostanziali e non formali. La Corte richiama i propri precedenti, in particolare Cass. n. 17963 del 2020 e Cass. n. 24493 del 2021, che aveva ritenuto assolti gli obblighi quando il giudice di merito accerti con certezza che lo straniero, analfabeta o comunque incapace di comprendere l’opuscolo, abbia ricevuto nel colloquio personale tutte le informazioni in esso contenute.
La Corte ribadisce poi l’autonomia strutturale e funzionale della c.d. procedura Dublino rispetto alla domanda di protezione internazionale. Gli obblighi informativi degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, secondo l’interpretazione conforme resa dalla Corte di giustizia con la sentenza n. 228 del 30 novembre 2023, non possono ritenersi assorbiti né fungibili con quelli previsti dall’art. 10 d.lgs. n. 25/2008. Essi devono avere a oggetto le informazioni espressamente specificate dalla normativa eurounitaria, funzionali a consentire al richiedente di indicare tutti gli elementi utili a individuare lo Stato competente. Se tali adempimenti non risultano assolti, alla luce dell’audizione e delle produzioni dell’amministrazione, onerata della prova, la decisione di trasferimento va annullata.
Il collegio aderisce così all’orientamento di Cass. n. 10331 del 2024, che ha specificamente chiarito l’insufficienza, ai fini dell’art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013, della consegna dell’opuscolo di cui all’art. 10 d.lgs. n. 25/2008 attestata dal modello C3. Nel caso di specie il Ministero aveva allegato la sola sottoscrizione del modello C3: il ricorso è stato rigettato, nulla sulle spese, con esclusione del raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Nota della Redazione
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