Notifica dell’appello agli eredi collettivamente e impersonalmente nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 19443 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, la notificazione dell’atto di appello alla parte deceduta dopo la pubblicazione della sentenza può essere effettuata agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell’art. 330, primo e secondo comma, cod. proc. civ., anche in difetto di notificazione della sentenza medesima. Il decesso della parte non impone l’interruzione del procedimento, né comporta la nullità della notificazione, quand’anche l’ente impositore ne avesse conoscenza. Sul piano processuale, chi eccepisce il decorso del termine breve di impugnazione ha l’onere di provare il momento di decorrenza, producendo copia autentica della sentenza con relata di notificazione e avviso di ricevimento, non ammettendosi equipollenti.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’impugnazione di due avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011 e dell’IMU per gli anni 2012 e 2013, in relazione a un’area edificabile utilizzata per attività agricola. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso originario del contribuente; la Commissione tributaria regionale, su appello dell’ente impositore, ha riformato la decisione, escludendo l’esenzione per la percezione di pensione INPS.
Il contribuente era deceduto prima della notificazione dell’atto di appello. L’erede ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per essere stato il giudizio di appello celebrato senza interruzione dopo il deposito del certificato di morte.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione. Il controricorrente sosteneva che la sentenza fosse stata notificata il 18 dicembre 2018 presso lo studio del difensore domiciliatario di primo grado, con conseguente decorrenza del termine breve. L’eccezione è infondata: sul controricorrente grava l’onere di provare la rituale notificazione, mediante copia autentica con relata e avviso di ricevimento, documenti che nella specie non sono stati prodotti. La sola “comunicazione” allegata a un sollecito di pagamento non integra gli estremi della notificazione, con la conseguenza che il termine breve non è mai decorso.
Nel merito, la Corte richiama l’art. 330 cod. proc. civ. e ne ricostruisce la portata. La norma del primo comma individua i luoghi di notificazione dell’impugnazione e si riferisce anche all’ipotesi in cui la sentenza non sia stata notificata e non sia decorso l’anno dalla pubblicazione. L’avverbio “altrimenti” e l’espressione “in ogni caso” del terzo comma confermano questa lettura.
Ne consegue che, in caso di morte della parte dopo la chiusura dell’istruzione, l’impugnazione può essere notificata agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto, oltre che personalmente ai singoli eredi. La Corte richiama in proposito Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2007, n. 15123 e, soprattutto, le Sezioni Unite n. 14699 del 2010, secondo cui l’atto di impugnazione, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto agli eredi indipendentemente dal momento del decesso e dall’eventuale ignoranza dell’evento da parte del soccombente.
Quanto all’indicazione del defunto come parte appellata nell’intestazione della sentenza, la Corte la qualifica come mero errore materiale, emendabile con la correzione, che non comporta la nullità della decisione ex art. 132, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., quando dal contesto sia inequivocabilmente individuabile la parte pretermessa. Il contraddittorio era dunque ritualmente instaurato e il giudice di appello non doveva dichiarare l’interruzione del procedimento dopo il deposito del certificato di morte.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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