Giudizio per resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 66 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., deve essere definito con sentenza anch’essa monocratica, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., essendo la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine di cui all’art. 142 c.g.c. Il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto deve assumere la forma della sentenza, che costituisce il mezzo più idoneo al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. L’avvenuto deposito dei conti nel rispetto dei termini assegnati determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti medesimi.
Il Fatto
Con ricorso depositato il 26 maggio 2025, la Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto di un agente contabile di un ente locale, con riferimento alle annualità 2016 e 2023. Con decreto n. 21/2025, il Giudice assegnava all’agente contabile, per la sola annualità 2016, il termine perentorio di 120 giorni per il deposito dei conti all’ente e a quest’ultimo ulteriori 30 giorni per il deposito presso la Sezione giurisdizionale. Nel frattempo era già stata effettuata la resa del conto relativo al 2023, sicché il giudizio proseguiva per la sola annualità residua.
L’ente ha provveduto, entro il termine assegnato, al deposito dei conti. Con decreto del 7 novembre 2025 veniva fissata l’udienza per la definizione del giudizio. All’udienza, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere, essendo l’obbligo di deposito adempiuto per intero.
La Motivazione della Corte
Il Giudice affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento. Una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica, ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale resta destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.
Il decidente richiama sul punto, in senso conforme, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 227/2023 e la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 389/2023, aderendo all’orientamento che riconduce la definizione del giudizio alla forma monocratica.
Quanto alla tipologia di atto, il Giudice osserva che la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione. Ritiene pertanto di aderire alla tesi per cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba essere costituito dalla sentenza. A sostegno vengono richiamate la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 36/2024, la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata n. 14/2024, la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 63/2024 e la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 101/2024, oltre a due precedenti della stessa Sezione, n. 34/2024 e n. 29/2025.
La sentenza, aggiunge il Giudice, costituisce la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. Accertato che i conti oggetto del giudizio sono stati depositati nel rispetto dei termini assegnati e che è stata fissata l’udienza, il giudizio per la resa del conto viene definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del Magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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