Obblighi di messa in sicurezza ambientale annullati per difetto delle garanzie partecipative (Cons. Stato n. 5508 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006 e’ subordinata alla comunicazione di avvio del procedimento. Il difetto delle garanzie partecipative non e’ sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 quando l’istruttoria sia lacunosa e fondata su fattori risalenti nel tempo, poiche’ non puo’ aversi certezza che il contraddittorio procedimentale non avrebbe inciso sull’esito. Il criterio del “piu’ probabile che non” non e’ una mera formula di stile: esige un insieme di rilievi e dati certi e significativi, acquisibili nella sede procedimentale. Le valutazioni tecniche sottese all’individuazione dei responsabili trovano la loro sede naturale nel procedimento amministrativo, in ossequio al principio di separazione dei poteri.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’ordinanza con cui la Provincia ha individuato una societa’ titolare di concessione di coltivazione di idrocarburi quale responsabile della contaminazione dell’area di un pozzo, con prescrizioni di messa in sicurezza, completamento della caratterizzazione ed eventuale bonifica, e in via sussidiaria l’attuale titolare della concessione. La contaminazione risale, secondo il provvedimento, all’incidente occorso nel 1991 durante la perforazione.

Le due societa’ impugnavano dinanzi al TAR Basilicata, che con distinti pronunciamenti respingeva il ricorso della prima e accoglieva solo in parte quello della seconda, annullando la clausola di non esonero. Avverso tali decisioni le societa’ proponevano appello al Consiglio di Stato, che riuniva i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal criterio della ragione piu’ liquida e valuta in via preliminare l’iter del procedimento. La Provincia ha omesso la comunicazione di avvio, non consentendo agli interessati di partecipare al procedimento di individuazione della responsabilita’ ambientale.

Il contesto temporale e’ decisivo: dopo l’incidente del 1991 e’ stata comunicata l’intenzione di verificare una potenziale situazione di pericolo; il piano di caratterizzazione, presentato nel 2003, non fu istruito ne’ approvato, e la prima approvazione intervenne solo con delibera regionale del 2019, oltre diciotto anni dopo. In tale periodo fu realizzato un secondo pozzo, in relazione al quale non fu svolta alcuna verifica pur essendo anch’esso potenziale fonte di inquinamento.

L’istruttoria risulta percio’ carente e viziata: il provvedimento fa esclusivo riferimento all’incidente del 1991 come fonte dell’inquinamento e non considera altri elementi idonei ai fini della ricerca del nesso eziologico secondo il criterio del “piu’ probabile che non”. Tale criterio, come gia’ affermato dalla Sezione (sentenza n. 1172 del 12 febbraio 2025), necessita di un insieme di rilievi e dati certi e significativi.

Il Collegio esclude l’applicabilita’ dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: la mancata comunicazione dell’avvio non e’ un errore formale, ma incide nella sostanza, non potendosi avere certezza che l’esito sarebbe stato identico. Il principio di separazione dei poteri impedisce al giudice di disporre una sanatoria in luogo dell’amministrazione. Rileva inoltre il comportamento contraddittorio della Provincia, che in fattispecie analoghe aveva previsto la partecipazione degli interessati.

Quanto all’appello relativo alla nota regionale che invitava anche l’altra societa’ a predisporre misure di messa in sicurezza, il provvedimento e’ viziato nell’individuazione e nella tipologia delle misure imposte, che non potevano essere rivolte a chi non era indicato come responsabile. Gli appelli principali sono pertanto accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo di riesercizio del potere nel rispetto del vincolo conformativo; l’appello avverso la sentenza parzialmente favorevole e’ dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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