Revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi: la clausola speciale prevale sull’alea civilistica (TAR Puglia n. 556 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuata, la clausola di revisione periodica del prezzo, imposta dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, ha natura imperativa e prevale sulla disciplina civilistica dell’art. 1664 c.c. Le clausole difformi sono nulle e la volontà negoziale è integrata secondo il meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c., senza che l’alea del decimo possa essere opposta all’appaltatore. La giurisdizione è esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e) n. 2 c.p.a., sia per l’an che per il quantum della pretesa revisionale. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto, non già dalla scadenza dei corrispettivi, in assenza di una previa determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria di un appalto di servizi di pulizia per istituti scolastici stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del dicembre 2013 nell’ambito di una convenzione Consip, chiedeva l’accertamento del diritto alla revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al febbraio 2020, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’importo di € 5.176,00 oltre IVA e degli interessi moratori. L’istituto scolastico aveva respinto la fattura contenente il conteggio della revisione tramite il Sistema di Interscambio. Nel giudizio si costituivano l’istituto, il Ministero e la Consip.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato in via preliminare la questione di giurisdizione, risolta nel senso dell’appartenenza della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2 c.p.a. La norma devolve al giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, superando il tradizionale riparto fondato sulla distinzione tra posizioni di diritto soggettivo e interesse legittimo. La giurisdizione esclusiva non dipende dalla consistenza della situazione giuridica azionata e copre sia l’an che la quantificazione del compenso revisionale.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 che impone l’obbligatoria previsione della clausola di revisione periodica del prezzo nei contratti a esecuzione continuata. Tale disciplina speciale prevale su quella generale di cui all’art. 1664 c.c. e ha natura imperativa: le pattuizioni difformi sono nulle e vengono sostituite automaticamente, senza che rilevi l’alea contrattuale del decimo.

La Corte ha quindi verificato la lex specialis applicabile, costituita dalla convenzione Consip e dal relativo capitolato tecnico. L’art. 10, comma 5, della convenzione e l’art. 9.4 del capitolato prevedevano l’aggiornamento annuale del canone nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, applicabile dopo dodici mesi dalla stipula dell’Ordinativo Principale di Fornitura. Tale meccanismo, conforme alla norma imperativa, integra la disciplina del rapporto e fonda il diritto della ricorrente al compenso revisionale a partire dal secondo anno di attività.

Quanto agli interessi moratori, il Collegio ha accolto la domanda solo dalla data di pubblicazione della sentenza, escludendo la decorrenza dalla scadenza dei corrispettivi: prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso non può trovare applicazione l’interesse di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con riconoscimento del diritto alla revisione per il periodo settembre 2018-febbraio 2020 e condanna al pagamento degli interessi dal deposito della pronuncia, con compensazione delle spese per la parziale soccombenza reciproca e la complessità delle questioni di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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