Rinvio per sopravvenuta carenza di interesse se l’obbligato completa le opere (TAR Marche n. 950 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce esercizio del potere organizzativo del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., il rinvio della trattazione del ricorso quando la parte ricorrente dichiari, con istanza di rinvio e a verbale d’udienza, che il soggetto obbligato sta completando le opere oggetto del giudizio, configurandosi la probabile prospettiva di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In tale evenienza non si definisce il giudizio nel merito o con declaratoria di improcedibilità, ma si onera la parte ricorrente del pronto aggiornamento del fascicolo, qualora l’improcedibilità si concretizzi.
Il Fatto
Un comune agiva in giudizio avverso due società, chiedendo l’accertamento dell’inadempienza all’obbligo, assunto con convenzione urbanistica del 9 aprile 2001 e sua variante dell’11 febbraio 2003, di realizzare entro il 30 giugno 2017 tutte le opere di urbanizzazione primaria di un comparto di piano particolareggiato. Il ricorrente domandava altresì la condanna all’ultimazione dei lavori ai sensi degli artt. 1453 e 2931 cod. civ., con ripristini indicati nell’atto di collaudo parziale, nonché una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., subordinatamente al collaudo positivo delle opere residue.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha considerato l’istanza di rinvio depositata dal comune il 16 giugno 2026 e la dichiarazione resa a verbale nell’udienza di smaltimento del 26 giugno 2026. La parte ricorrente ha rappresentato che la società intimata sta completando le opere di urbanizzazione, configurandosi la probabile prospettiva di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio ha ritenuto opportuno non definire il giudizio, né nel merito né con pronuncia immediata di improcedibilità, bensì di rinviare la trattazione della causa, mandando al Presidente del Tribunale per la fissazione della successiva udienza di discussione nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato per l’anno 2027. La scelta del rinvio è funzionale a verificare l’effettivo completamento delle opere e la conseguente cessazione della materia del contendere.
Il provvedimento ha, inoltre, onerato la parte ricorrente del pronto aggiornamento del fascicolo, qualora si concretizzi l’improcedibilità del ricorso. La decisione assume rilievo per la regolazione del rapporto tra interesse processuale e vicenda sostanziale in corso di satisfazione, evitando definizioni premature del giudizio in presenza di una situazione fattuale in evoluzione.
Il rinvio si fonda sull’esercizio dei poteri organizzativi del giudice ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., norma che contempla la possibilità di adottare misure di gestione della causa coerenti con le esigenze di smaltimento dell’arretrato, in vista dell’eventuale venir meno dell’interesse alla decisione.
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Nota della Redazione
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