Obblighi TUSP delle amministrazioni socie anche di società quotate in house (TAR Veneto n. 128 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di esonero dell’art. 1, comma 5, del TUSP opera esclusivamente in favore delle società quotate, quali destinatarie dirette di singole disposizioni, e non riguarda gli obblighi posti a carico delle pubbliche amministrazioni socie. Ne consegue che l’amministrazione che acquisisca una partecipazione societaria, anche solo indiretta e per il tramite di una società in house quotata, è tenuta ad adottare la delibera analiticamente motivata di cui all’art. 5 del TUSP e a trasmetterla all’AGCM e alla Corte dei conti. La legittimazione straordinaria ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 abilita l’Autorità a proporre anche l’azione avverso il silenzio, non solo quella di annullamento.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990 nei confronti del Comune socio di una società a capitale interamente pubblico, operante in house providing nel servizio idrico integrato e nella gestione dei rifiuti, partecipata da cinquantuno Comuni.
Tramite una propria controllata, la società partecipata aveva acquistato l’intero capitale sociale di un’ulteriore società, internalizzando l’attività di relining.
Ritenuta l’operazione assoggettata agli obblighi del TUSP, l’Autorità ha emesso parere motivato invitando i Comuni soci ad adottare e trasmettere gli atti deliberativi. Il Comune ha riscontrato negativamente il parere; altri hanno mantenuto il silenzio. Di qui l’azione, per accertare l’illegittimità dell’inerzia e ottenere la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità. La legittimazione straordinaria riconosciuta all’Autorità dall’art. 21-bis, comma 1, non si esaurisce nell’azione di annullamento: il parere motivato ha natura di atto di diffida e il bene giuridico protetto è unitario. In coerenza con il principio di atipicità delle azioni, l’Autorità può quindi esperire anche il rimedio avverso il silenzio, a fronte di comportamenti omissivi lesivi della concorrenza.
Né l’inefficacia del contratto sancita dall’art. 8, comma 2, del TUSP vale a escludere l’interesse: si tratta di norma sugli effetti del negozio, che non limita il potere di azione volto a contestare l’inerzia a monte. La delibera consiliare è atto amministrativo prodromico all’atto negoziale e, come tale, impugnabile davanti al giudice amministrativo. Diversamente, l’ente potrebbe sottrarsi ai controlli semplicemente omettendo la delibera.
Sul merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo e individua il nodo interpretativo nell’art. 1, comma 5, del TUSP. Applicando il criterio letterale — ribadito dall’art. 12 delle preleggi e richiamato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2025 — il Collegio osserva che la clausola si riferisce alle sole “società quotate”, senza menzionare le amministrazioni socie. Essa, in quanto norma derogatoria, è soggetta a stretta interpretazione.
Il dato testuale è confortato dalla legge delega n. 124 del 2015, che distingue i tipi societari in ragione della quotazione, ma non differenzia gli adempimenti a carico delle amministrazioni. Ne deriva che, in base al combinato disposto degli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del TUSP, l’acquisto di una partecipazione, anche indiretta, impone la motivazione analitica dell’art. 5 e la trasmissione all’Autorità.
L’obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto è perfezionato da una società in house. La quotazione non fa venir meno il controllo analogo dei Comuni soci: l’operazione configura una decisione significativa della società in house che, per il suo rilievo, non può essere assunta autonomamente. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di illegittimità dell’inerzia, annullamento della nota di riscontro negativo e condanna del Comune ad adottare la delibera motivata e a trasmetterla all’Autorità entro sessanta giorni.
Nota della Redazione
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