Legittimazione al ricorso del non concorrente e accesso agli atti di gara (TAR Lombardia n. 1061 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso spetta soltanto a chi ha partecipato alla gara, salvo le tre ipotesi tassative di impugnazione del bando da parte del non concorrente. Il soggetto che ha omesso di presentare l’offerta per difficoltà tecniche riconducibili alla propria sfera organizzativa non è titolare di una posizione giuridica differenziata dal quisque de populo, né può invocare la qualità di gestore uscente del servizio. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione dell’aggiudicazione e del rigetto dell’istanza di riedizione della gara in autotutela, nonché il difetto di interesse all’accesso alla documentazione dei partecipanti. La proroga dei termini di presentazione delle offerte è subordinata al malfunzionamento della piattaforma, non già a impedimenti riferibili all’operatore economico.
Il Fatto
Dopo che una prima procedura era andata deserta, un’azienda socio sanitaria territoriale ha bandito una procedura aperta telematica per l’affidamento di un general contract di laboratorio, di durata pluriennale e di valore rilevante, con scadenza delle offerte fissata in via telematica.
Un operatore economico, già componente del raggruppamento affidatario uscente, ha tentato di trasmettere la propria offerta a ridosso della scadenza, senza riuscirvi per asserite difficoltà tecniche connesse alla linea elettrica e alla firma digitale. Ha chiesto una proroga, poi un riesame, ottenendo in entrambi i casi un rigetto. Alla gara ha partecipato un solo concorrente, successivamente aggiudicatario. Il non concorrente ha impugnato l’aggiudicazione, contestando la carenza dei requisiti in capo all’aggiudicataria, e ha proposto motivi aggiunti avverso il rigetto dell’istanza di riedizione della gara e dell’istanza di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue la questione della legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione da quella relativa all’impugnazione del rigetto dell’istanza di riapertura dei termini. Quanto a quest’ultima, il ricorso è irricevibile: notificato oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., spirato prima della proposizione del gravame, poiché le note di diniego rientrano tra gli atti della procedura di affidamento.
Nel merito, la doglianza è comunque infondata. La ricorrente non ha offerto alcun principio di prova dell’impedimento tecnico, onere che ricadeva su di essa in forza dell’art. 2697 cod. civ. e del principio di vicinanza. Le asserite criticità relative alla linea elettrica e alla firma digitale non integrano il malfunzionamento della piattaforma cui la lex specialis e il d.lgs. n. 36/2023 collegano la sospensione del termine: si tratta di eventi afferenti alla sfera dell’operatore. Il disciplinare pone le operazioni di inserimento ad esclusivo rischio del concorrente e invita a iniziare con congruo anticipo.
Il Collegio richiama il principio di autoresponsabilità, valorizzando l’art. 25, comma 2 e l’art. 92, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 36/2023, nonché la giurisprudenza sulla ripartizione del rischio tecnico della piattaforma tra partecipante e amministrazione.
Quanto all’aggiudicazione, difetta la legittimazione. La regola generale, confermata dalla giurisprudenza amministrativa, riconosce la posizione differenziata solo a chi ha partecipato alla gara. Le eccezioni riguardano l’impugnazione diretta del bando, non degli atti successivi. Il concetto di interesse strumentale alla riedizione della gara non supplisce al difetto di legittimazione, né rileva la qualità di gestore uscente, la cui posizione si estingue con la scadenza del contratto.
Il Collegio esclude la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: la nozione di interesse accolta dalla direttiva 89/665 presuppone la qualità di concorrente. Quanto ai motivi aggiunti, l’impugnazione del rigetto della riedizione è inammissibile per le medesime ragioni; quella del diniego di accesso è inammissibile per difetto di interesse, mancando una situazione giuridicamente tutelata collegata ai documenti richiesti.
Nota della Redazione
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