Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1389 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando sia provato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta il dirigente dell’ufficio competente, con facoltà di delega, senza compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 875/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. Con quel titolo il giudice ordinario aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando l’amministrazione al pagamento delle somme maturate per gli anni scolastici indicati, oltre interessi.
Il ricorso si fonda sul passaggio in giudicato della sentenza e sull’inutile decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del titolo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avendo riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica della sentenza di cui è fornita prova. La nota depositata dalla parte in prossimità dell’udienza camerale è irrilevante, in quanto tardiva rispetto ai termini processuali e fondata su norme non applicabili alle udienze in presenza.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso, su istanza della parte interessata, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio e senza compenso.
La gratuità dell’incarico si fonda sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, estensibile alle altre condanne al pagamento di somme. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato della giustizia amministrativa.
Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato. Il commissario deposita gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo integra ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, con riferimento ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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