Obblighi TUSP sulle partecipazioni indirette dei Comuni soci di società quotata (TAR Veneto n. 152 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di cui all’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. limita l’applicazione del decreto alle sole disposizioni che abbiano come destinatarie dirette le società quotate, senza esonerare le pubbliche amministrazioni dagli obblighi posti a loro carico. Ne consegue che, in forza del combinato disposto degli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del T.U.S.P., il Comune socio è tenuto agli oneri di motivazione analitica e di trasmissione della delibera all’Autorità anche quando la partecipazione sia acquisita indirettamente per il tramite di una propria società quotata. L’art. 21-bis della legge n. 287 del 1990 legittima l’AGCM a proporre non solo l’azione di annullamento, ma anche l’azione avverso l’inerzia dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiesto al giudice amministrativo di accertare l’inerzia di numerosi Comuni soci di una società a capitale interamente pubblico, affidataria in house providing di servizi pubblici, in relazione a un’operazione societaria di internalizzazione. Una controllata della società capogruppo aveva acquisito l’intero capitale di un’altra società, attiva nel settore del relining.
Dopo la richiesta di informazioni e la risposta della società, l’Autorità ha emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, della legge n. 287 del 1990, invitando i Comuni soci ad adottare e trasmettere le deliberazioni previste dagli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. Quarantadue Comuni hanno riscontrato negativamente il parere e nove sono rimasti silenti, tra cui il Comune resistente. Di qui il ricorso avverso l’inerzia, proposto con il rito camerale e poi convertito in rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. L’art. 21-bis della legge n. 287 del 1990 attribuisce all’Autorità una legittimazione straordinaria che non si esaurisce nell’azione di annullamento. Il parere motivato ha natura sostanziale di atto di diffida e l’unicità del bene giuridico protetto — la tutela della concorrenza e del mercato — non impedisce di esperire anche l’azione avverso il silenzio, in forza del principio di atipicità delle azioni.
Quanto all’interesse ad agire, la norma che sancisce l’inefficacia del contratto di acquisto in mancanza della delibera non limita il potere di azione dell’Autorità. Ammettere il contrario consentirebbe all’ente di sottrarsi ai controlli semplicemente omettendo l’atto: la tutela della concorrenza non può dipendere dall’arbitrio del Comune.
Nel merito, la questione centrale è l’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., che riserva alle società quotate l’applicazione del decreto solo ove espressamente previsto. Il Collegio, rifacendosi al criterio letterale di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e al Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2025, osserva che la formulazione è univoca: la clausola riguarda le sole società e nessuna deroga prevede per gli obblighi delle amministrazioni socie. La stessa clausola, in quanto derogatoria, è soggetta a stretta interpretazione.
Richiamando il Cons. Stato n. 3880 del 2023, il Tribunale conferma che l’esonero opera per le disposizioni che hanno come destinatarie dirette le società, non per quelle indirizzate alle pubbliche amministrazioni. La legge delega n. 124 del 2015 ha imposto di distinguere i tipi societari, ma non ha differenziato gli adempimenti a carico degli enti soci.
L’obbligo di delibera si impone a maggior ragione quando l’acquisto è perfezionato da una società in house. Benché quotata, la capogruppo conserva tale natura e resta soggetta al controllo analogo dei Comuni soci. L’internalizzazione di un’attività tramite una controllata costituisce decisione significativa, che non può essere assunta autonomamente dalla società, ma va deliberata dagli enti locali con la motivazione dell’art. 5 del T.U.S.P.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio dichiara l’illegittimità dell’inerzia del Comune, annulla l’eventuale nota di riscontro negativo e condanna l’ente a conformarsi al parere mediante l’adozione della delibera analiticamente motivata e la sua trasmissione all’Autorità, entro sessanta giorni. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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