Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Sicilia n. 782 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il ricorso è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e sia comprovato il passaggio in giudicato della sentenza, non trattandosi di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Accertato il diritto del ricorrente, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e, per l’ipotesi di inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1534/2024 del 20/03/2024, notificata il 05/10/2024, ha riconosciuto a una docente il diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarvi la somma di € 2.500,00 oltre accessori.

Decorso invano il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, e non avendo l’amministrazione adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 29/12/2025. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Rileva che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e successive modifiche, risulta rispettato: la notifica del ricorso è intervenuta il 29/12/2025, oltre un anno dopo la notifica della sentenza.

Quanto al secondo presupposto, il Tribunale osserva che, fuori dall’ipotesi di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, è necessario il passaggio in giudicato del titolo: requisito comprovato dall’attestazione di segreteria del 18/12/2025. Sul punto richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza azionata, rimasta inadempiuta. Il ricorso è pertanto accolto.

Il giudice ordina al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica, con accredito della somma di € 2.500,00 oltre accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario apicale, per assicurare l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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