Obbligo Agenzia non opporre prescrizione crediti Irpef Irpeg fino 2003 (Cass. civ. Sez. V n. 18905 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 58, legge n. 350/2003 pone a carico dell’amministrazione finanziaria l’obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg risultanti dalle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997. Tale obbligo è rilevabile d’ufficio dal giudice. Esso non è perpetuo: cessa dopo un decennio, pari a un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall’entrata in vigore della legge stessa, fissata al 1° gennaio 2004. La previsione non attribuisce quindi all’Ufficio una mera facoltà di rinunciare all’eccezione, ma gli impone un comportamento vincolato entro il termine indicato.

Il Fatto

Nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 1990, presentata nel 1991, la banca esponeva un credito di importo rilevante, chiedendone formalmente il rimborso. Seguivano solleciti nel 2005 e, nel 2010, una certificazione del credito resa dall’Agenzia delle entrate. Perdurando l’inadempimento, nel 2010 la società impugnava il silenzio rifiuto davanti al giudice di prossimità, che rigettava il ricorso.

In appello il gravame era accolto, ma la sentenza veniva cassata con rinvio. Nel giudizio di riassunzione il giudice del merito riteneva maturata la prescrizione e non vincolante la disposizione speciale, escludendo inoltre che la certificazione del 2010 integrasse un riconoscimento di debito. Avverso tale pronuncia la banca propone ricorso per cassazione con due motivi, contrastati dall’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale rappresentata dal ruolo e dalla funzione dell’art. 2, comma 58, legge n. 350/2003. Il giudice di merito aveva aderito alla lettura dell’Ufficio, secondo cui la norma non impedirebbe all’amministrazione di eccepire la prescrizione del diritto al rimborso. Il ricorrente contestava questa impostazione, deducendo la violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Il Collegio ritiene il primo motivo fondato e assorbente. Osserva che la questione è già stata definita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, alla cui indicazione occorre dare continuità. La norma pone a carico dell’amministrazione un obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997.

La Corte precisa la natura di tale obbligo: la sua violazione è rilevabile d’ufficio dal giudice. Ne delimita però la durata, chiarendo che l’obbligo cessa dopo un decennio, corrispondente a un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall’entrata in vigore della legge, individuata nel 1° gennaio 2004. Il richiamo è alla pronuncia Cass. S.U. n. 12284/2024.

La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di questi principi, avendo attribuito alla disposizione natura meramente facoltativa e ritenendo non vincolante la previsione speciale. Da qui l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito perché si attenga ai principi esposti. Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 10 legge n. 212/2000 e sui principi di collaborazione e buona fede, resta assorbito. La Corte rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in diversa composizione, demandandole anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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