Stabilizzazioni e abuso dei contratti a termine: riesame nel merito inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18906 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso con cui l’Amministrazione, per contestare il riconoscimento dell’efficacia sanante della stabilizzazione rispetto all’abuso nel ricorso ai contratti a termine, si limiti ad affermare in modo tautologico la ricorrenza delle condizioni elaborate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e a proporre una rilettura del bando di concorso. Una censura così costruita si risolve nella mera confutazione dell’apprezzamento già operato dal giudice di merito e nella sollecitazione di un riesame nel merito, inconfigurabile in sede di legittimità. Resta fermo che l’abuso nella reiterazione dell’impiego a termine è soggetto alla disciplina limitativa della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, non assumendo rilievo esclusivo la riconducibilità del rapporto all’originaria condizione di lavoratore socialmente utile.
Il Fatto
Numerosi lavoratori, assunti a termine dalla Regione Siciliana per fronteggiare le esigenze conseguenti agli eventi sismici che avevano interessato la Sicilia orientale, hanno agito nei confronti della Presidenza della Regione, del Dipartimento regionale di protezione civile e dell’Assessorato delle autonomie locali per ottenere il risarcimento del danno da abuso nella reiterazione dei contratti. I contratti erano stati prorogati più volte, oltre la prima, per consentire all’Amministrazione di indire le procedure di stabilizzazione, mai bandite per dodici anni pur in presenza di fondi disponibili e senza specifiche ragioni impeditive.
Il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Catania hanno accolto la domanda, dichiarando l’illegittimità delle proroghe successive alla prima e liquidando il danno comunitario in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010. Le Amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione, resistito da gran parte degli originari istanti.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva ravvisato l’abuso prescindendo dal dato formale della stipula di un unico contratto a termine proseguito per proroghe, ritenendo applicabile la disciplina limitativa della direttiva 1999/70/CE. Aveva inoltre escluso che l’assunzione a tempo indeterminato degli istanti potesse svolgere efficacia riparatoria, essendo intervenuta all’esito di una procedura concorsuale indipendente da qualsiasi considerazione sul carattere abusivo del ricorso ai contratti a termine. L’eccezione di prescrizione quinquennale era stata respinta.
Le Amministrazioni ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., della clausola 5 dell’Accordo quadro e degli artt. 1223, 2056 e 2058 cod. civ., nonché della legge regionale Sicilia n. 8/2018 e dell’art. 100 cod. proc. civ., imputando alla Corte di appello di aver disconosciuto l’efficacia sanante delle stabilizzazioni.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. La censura si concretava nell’affermazione tautologica della ricorrenza delle condizioni cui la giurisprudenza comunitaria e nazionale collega l’efficacia sanante della stabilizzazione e proponeva a conferma una rilettura del bando del concorso cui aveva fatto seguito l’assunzione.
Così argomentando, il ricorso si risolveva nella mera confutazione dell’apprezzamento già svolto dal giudice di merito sull’efficacia sanante della procedura e nella sollecitazione di un riesame nel merito, non configurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna delle Amministrazioni ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 2058 c.c. – Risarcimento in forma specifica
- Art. 100 c.p.c. – Interesse ad agire