Nullità della notifica non sanata dal pagamento spontaneo della tassa (Cass. civ. Sez. 5 n. 5769 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi e di intimazione di pagamento, la nullità della notifica della cartella esattoriale non è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., qualora il contribuente abbia dichiarato di aver pagato l’importo del tributo iscritto a ruolo e non quello specificamente portato dalla cartella. La mera allegazione del pagamento dell’originaria pretesa tributaria non equivale, infatti, alla dimostrazione dell’effettiva conoscenza dell’atto notificatorio invalido, non potendosi da essa desumere alcuna efficacia sanante della nullità.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma un’intimazione di pagamento, eccependo il difetto di notifica degli atti prodromici, tra cui la cartella esattoriale, e dichiarava di aver già corrisposto l’importo di Euro 137,93 per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’ufficio si costituiva eccependo l’intervenuta regolare notifica della cartella e la carenza di legittimazione passiva.
La CTP accoglieva il ricorso limitatamente al difetto di notifica dell’avviso di accertamento. In sede di appello, la CTR del Lazio rigettava il gravame, ritenendo la nullità della notifica della cartella sanata per il raggiungimento dello scopo, in considerazione del pagamento dell’importo dichiarato dalla contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui la contribuente deduceva la violazione degli artt. 150 e 160 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato la ritualità della notifica della cartella esattoriale sottesa all’intimazione.
I giudici di legittimità hanno rilevato che la contribuente aveva affermato di aver corrisposto l’importo di Euro 173,93, ovvero la TARSU iscritta a ruolo, senza documentare il relativo pagamento, e non già l’importo specificamente indicato nella cartella. Da tale affermazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, non può discendere alcuna conoscenza effettiva della cartella e, quindi, alcuna efficacia sanante della nullità della notifica.
La Corte ha precisato che solo se la contribuente avesse dichiarato di aver pagato l’importo portato dalla cartella sarebbe stato possibile discettare, pur in difetto della prova del pagamento, di sanatoria. La mera allegazione del pagamento dell’originaria pretesa tributaria non integra, invece, il presupposto per ritenere raggiunto lo scopo della notificazione invalida.
L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo, relativo alla violazione dell’art. 91 c.p.c. e alla condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2001. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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