Il vizio di motivazione per l’apparente rigetto della ctu e la nullità per omessa motivazione sulle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 12241 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.; la violazione ricorre solo se la motivazione è totalmente mancante, meramente apparente, fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il difetto di sufficienza della motivazione non è deducibile come vizio di legittimità, né il giudice di merito è tenuto a confutare ogni argomento difensivo. Il diniego della consulenza tecnica d’ufficio, essendo mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti, è sindacabile solo per motivazione apparente, che può essere implicitamente desunta dal contesto delle argomentazioni e dalla valutazione unitaria del quadro probatorio. È nulla, invece, la sentenza che, accogliendo l’appello incidentale sul capo delle spese, ometta del tutto di indicare le ragioni della riforma della compensazione disposta in primo grado.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento catastale relativo alla rendita di un suo immobile. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso, compensando le spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, adita dalla società, respingeva l’appello principale, ma, accogliendo l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, riformava il capo sulle spese, condannando la contribuente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della decisione per carenza di motivazione e la violazione delle norme sul procedimento, anche in relazione al rigetto dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro connessione. I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento per cui il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica della sussistenza del minimo costituzionale, e non può essere utilizzato per contestare la sufficienza dell’apparato argomentativo o per sollecitare una nuova valutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità.
Quanto al rigetto dell’istanza di c.t.u., la Corte ha escluso che la sentenza presenti un vizio di motivazione apparente, poiché il giudice di appello aveva adeguatamente giustificato la decisione, ritenendo le contestazioni della contribuente pretestuose e i valori proposti dall’Ufficio congrui e ben supportati da dati reali.
La Corte ha invece accolto il quarto motivo, dichiarando la nullità della sentenza per la parte in cui aveva accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. La CTR aveva riformato il capo delle spese, sostituendo la compensazione con la condanna alle spese, senza indicare alcuna ragione a fondamento di tale scelta, esplicitata per la prima volta solo in dispositivo.
La pronuncia è stata cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per la disciplina delle spese processuali, comprese quelle del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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