Obbligo di assunzione da capitolato di appalto e specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17155 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’impresa subentrante di assumere i lavoratori già impiegati nell’appalto può trovare titolo nel capitolato speciale d’appalto, che costituisce fonte contrattuale distinta e autonoma rispetto alla disciplina del CCNL di settore, con la conseguenza che la relativa ampiezza va accertata sul testo della lex specialis e non su quello collettivo. Il ricorso per cassazione che accorpa promiscuamente censure eterogenee, di fatto e di diritto, processuali e sostanziali, viola il principio di specificità ed è inammissibile. È parimenti inammissibile il motivo che, pur denunciando l’omessa pronuncia su un punto, non riproduca la sentenza di primo grado e l’atto d’appello, difettando di autosufficienza. L’interpretazione della domanda e la qualificazione della relativa causa petendi appartengono alla cognizione del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannando una società affidataria del servizio di igiene urbana a corrispondere al lavoratore le retribuzioni maturate per il periodo indicato in sentenza, parametrate alle condizioni di orario e qualifica dei dipendenti dell’impresa che in precedenza gestiva il servizio. Il giudice di appello ha fondato la decisione sull’art. 29 del capitolato speciale d’appalto, che imponeva al subentrante di recepire i lavoratori dell’impresa cessante già cantierati presso i comuni appaltanti, a tutela dei posti di lavoro messi a rischio dalla liquidazione della società uscente. Ha inoltre escluso la legittimazione passiva del Comune, confermando sul punto il primo grado.

La società affidataria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti con controricorso tanto dal lavoratore quanto dal Comune. Il collegio ha riservato la motivazione ai sensi del comma secondo, ultima parte, dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo invocava la violazione dell’art. 6 del CCNL di settore e dell’art. 29 del capitolato, sostenendo che il lavoratore non era mai stato dipendente dell’impresa cessante e che pertanto non sussisteva il presupposto del diritto all’assunzione. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto un duplice profilo.

Anzitutto la censura viola il principio di specificità, perché accorpa in modo promiscuo doglianze di fatto e di diritto, sostanziali e processuali, non immediatamente decifrabili nella loro reciproca autonomia (Cass. n. 7009/2017). In secondo luogo il motivo investe accertamenti di fatto e valutazioni probatorie sottratti al giudizio di legittimità (Cass. n. 30577/2019).

Nel merito della doglianza, la Corte rileva che il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata. Il giudice di appello non ha fondato il diritto all’assunzione sull’art. 6 del CCNL, bensì sull’art. 29 del capitolato speciale d’appalto, che configura un obbligo contrattuale autonomo e più ampio, ancorato alla sola condizione del pregresso impiego in uno dei cantieri comunali facenti capo agli appalti conferiti all’impresa subentrante.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione, sostenendo che la questione dell’applicabilità dell’art. 29 non fosse stata devoluta al giudice del gravame. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non riproduce né la sentenza di primo grado né l’atto d’appello, e comunque infondato: l’appellante aveva richiamato ab origine l’art. 29, riproducendolo nelle conclusioni del gravame. L’interpretazione della domanda, osserva la Corte, appartiene alla cognizione del giudice di merito e non è censurabile in cassazione.

Quanto alla doglianza gradata sulla mancata affermazione di responsabilità del Comune, la censura è inammissibile: l’accertamento del primo grado sulla legittimatio ad causam del Comune non era stato impugnato né dal lavoratore, né dalla società, che non propose appello incidentale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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