Correzione dell’errore materiale sulla composizione del collegio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17156 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali può essere intrapreso anche d’ufficio, su iniziativa del Presidente della sezione, senza necessità di istanza di parte. L’errata indicazione dei magistrati componenti il collegio integra un errore materiale, emendabile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., poiché concerne la rappresentazione esteriore del provvedimento e non il suo contenuto decisionale. La correzione sostituisce i nominativi erroneamente riportati in epigrafe con quelli effettivi, restando fermo il dispositivo.

Il Fatto

È stato segnalato un errore materiale nell’ordinanza di questa Corte n. 20369/2023, pubblicata il 14.07.2023 resa nel giudizio promosso dal ricorrente contro l’I.N.P.S. e nei confronti di una società intimata.

Nell’epigrafe del provvedimento risultava una composizione inesatta del collegio: erano indicati come componenti magistrati diversi da quelli che avevano effettivamente composto la Corte, e tra gli indicati era individuato anche il relatore, in luogo del relatore reale. Il Presidente della Quarta sezione ha disposto di procedere d’ufficio alla correzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il procedimento di correzione può essere intrapreso anche d’ufficio, non essendo necessaria un’istanza di parte. Nel caso di specie è stato lo stesso Presidente della sezione a disporre in tal senso.

Sulla base degli atti dell’Ufficio, la Corte accerta che l’ordinanza è effettivamente affetta dal denunciato errore materiale. La verifica riguarda la corrispondenza tra la composizione indicata in epigrafe e quella reale risultante dagli atti.

Il vizio attiene ai nominativi dei magistrati componenti il collegio e all’attribuzione dell’incarico di relatore. Si tratta di un errore che incide sulla rappresentazione formale del provvedimento, non sul suo contenuto decisorio, e come tale è emendabile.

La Corte richiama l’art. 391-bis cod. proc. civ., che disciplina la correzione dei provvedimenti della Cassazione. Dispone quindi che l’ordinanza n. 20369/2023 sia corretta, con riferimento ai nominativi dei magistrati componenti la Corte, nei termini indicati in parte motiva, sostituendo i nominativi erroneamente riportati con quelli effettivi e attribuendo l’incarico di relatore al magistrato corretto.

Segue il mandato alla cancelleria per le annotazioni. Il dispositivo resta invariato: la correzione opera solo sull’epigrafe, sicché il contenuto decisorio del provvedimento emendato non subisce modificazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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