Mutamento di destinazione d’uso assistito da titolo e limite dei rapporti esauriti (TAR Campania n. 414 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso senza opere, intervenuto in vigenza di una norma regionale che lo qualificava come libero, è assistito da titolo, anche se quella norma sia stata successivamente dichiarata incostituzionale. La portata retroattiva della pronuncia di incostituzionalità trova il limite dei rapporti esauriti: sono tali quelli disciplinati dalla norma rimossa ma ormai cristallizzati, perché coperti da una statuizione giudiziaria conforme alla norma abrogata ovvero perché il potere sostanziale di rideterminazione della pubblica amministrazione è decaduto. Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza che sanziona il mutamento di destinazione contestando l’assenza di titolo, quando il potere di intervento dell’amministrazione risulti già esaurito.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’unità immobiliare acquistata nel 2005, presentano nel novembre 2022 una C.I.L.A. per lavori di manutenzione. A seguito di sopralluogo, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune contesta che la variazione di classamento catastale dell’immobile, da C/2 ad A/2, comunicata nel 2003, sarebbe avvenuta in assenza di titolo. Emette quindi un’ordinanza di demolizione.
I proprietari impugnano il provvedimento davanti al TAR Campania. Il Comune non si costituisce. La causa è assegnata a sentenza all’udienza straordinaria di smaltimento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il mutamento di destinazione è stato operato dai danti causa tra il novembre 2001 e il luglio 2003. In quel periodo era vigente l’art. 2, comma 5, L.R. Campania n. 19/2001, secondo cui il mutamento di destinazione d’uso senza opere, nell’ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero.
Il Collegio verifica che l’immobile è situato in un ambito territoriale omogeneo in cui entrambe le categorie catastali, C e A, sono compatibili. Il cambio di destinazione risulta quindi assistito da titolo e conforme alla normativa edilizia allora vigente. La ricostruzione dell’amministrazione è errata.
La Corte affronta il nodo della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2, comma 5, L.R. Campania n. 19/2001, intervenuta con l’ordinanza della Corte costituzionale n. 415 del 2004. La retroattività di quella pronuncia non rende ab origine illegittimo il titolo con cui il mutamento è stato operato, perché la portata retroattiva incontra il limite dei rapporti esauriti.
Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato Sez. VI n. 2441 del 2022 e Cons. Stato n. 3664 del 2019. I rapporti disciplinati dalla norma rimossa restano cristallizzati quando sono coperti da una statuizione giudiziaria resa in conformità alla norma abrogata, oppure quando è intervenuta la decadenza del potere sostanziale di rideterminazione della pubblica amministrazione, come affermato da TAR Campania Salerno n. 915 del 2025.
Tale limite ricorre nel caso di specie: la pronuncia di incostituzionalità è intervenuta quando il potere di intervento dell’amministrazione risultava già esaurito. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza impugnata è annullata. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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