Errore materiale nel dispositivo: correzione della sentenza e condanna dell’A.S.RE.M. (TAR Molise n. 152 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio della correzione degli errori materiali ex art. 86, comma 1, cod. proc. amm. è esperibile ogni qualvolta il dispositivo di una sentenza risulti in contrasto con la motivazione, in quanto l’omessa pronuncia su una delle parti o l’utilizzo di un erroneo termine qualificatorio costituiscono vizi meramente materiali e non vizi di giudizio. L’accoglimento dell’istanza, in assenza di dissenso delle parti, è disposto con decreto collegiale. La condanna al provvedere, originariamente limitata a talune amministrazioni, può essere estesa anche all’ente che, sulla base della motivazione, era già stato individuato come destinatario dell’obbligo, con conseguente rettifica testuale del dispositivo.
Il Fatto
Con la sentenza n. 91 del 27.02.2026, il TAR Molise aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da alcune società cooperative sociali avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni sulle istanze di contrattualizzazione. In motivazione, il Collegio aveva chiarito che l’ordine di concludere i procedimenti doveva essere rivolto all’A.S.RE.M., alla Regione Molise e al Commissario ad acta. Tuttavia, nel dispositivo, la condanna era stata limitata solo a Regione e Commissario, con riferimento alle istanze di “accreditamento” e non di “contrattualizzazione”. Le parti ricorrenti hanno chiesto la correzione dell’errore materiale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto la riunione delle distinte istanze di correzione, in quanto riferite alla medesima sentenza e aventi ad oggetto le stesse omissioni. Nel merito, il Collegio ha rilevato che il paragrafo 8.1 della motivazione della sentenza n. 91/2026 era inequivocabile nell’ordinare all’A.S.RE.M., alla Regione e al Commissario di concludere i procedimenti avviati con le istanze di contrattualizzazione entro novanta giorni.
La divergenza tra la motivazione e il dispositivo ha integrato gli estremi dell’errore materiale, poiché l’omessa indicazione dell’A.S.RE.M. tra le amministrazioni condannate e l’erronea qualificazione delle istanze come “accreditamento” non costituivano il frutto di una valutazione giuridica, ma una mera svista redazionale. Il rimedio dell’art. 86 cod. proc. amm. è stato ritenuto applicabile proprio perché volto a emendare il provvedimento giurisdizionale in caso di omissioni o errori di questo tipo.
Il Collegio ha quindi accolto le istanze, disponendo che nel dispositivo fossero aggiunte le parole “nonché l’A.S.RE.M.” e che il termine “accreditamento” fosse sostituito con “contrattualizzazione”. La correzione è stata disposta con decreto collegiale, atteso che alcun dissenso era stato manifestato. Le spese dell’incidente sono state compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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