Controllo spese elettorali: obbligo di consuntivo per tutte le liste (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 55 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del conto consuntivo delle spese elettorali grava su tutti i partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle consultazioni comunali, anche qualora non abbiano sostenuto spese né percepito fonti di finanziamento. In tale ipotesi l’obbligo è assolto mediante dichiarazione negativa, in funzione delle esigenze di trasparenza e del corretto svolgimento del controllo affidato ai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali della Corte dei conti. Il Collegio verifica il rispetto del limite massimo di spesa, la conformità delle spese alla legge, la loro riferibilità al periodo di campagna elettorale, la regolarità della documentazione e l’indicazione delle fonti di finanziamento. Il conto che supera detti profili è accertato regolare.
Il Fatto
La lista partecipante alle elezioni amministrative del Comune di Foligno del 2024, tenutesi nei giorni 08-09 giugno 2024 e, per il turno di ballottaggio, 23-24 giugno 2024, trasmetteva il proprio conto consuntivo delle spese elettorali in data 23 agosto 2024, assunto al protocollo della Sezione il 26 agosto 2024.
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituitosi con decreti del 25 settembre e 20 dicembre 2024 e insediatosi con le deliberazioni nn. 129/2024/DORG e 2/2025/DORG, avviava l’istruttoria con la deliberazione n. 130/2024/CSE, richiedendo al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari. Esperite due note istruttorie e le relative risposte, il Collegio sottoponeva il conto a verifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese dei singoli candidati resta invece riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il Collegio afferma anzitutto la portata soggettiva dell’obbligo di deposito. Esso riguarda tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche se non hanno sostenuto spese e non hanno avuto fonti di finanziamento: in tal caso l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La regola risponde alle esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale e al corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo, con l’obbligo dei Collegi di riferire ai Consigli comunali gli esiti del controllo eseguito.
Quanto al merito, il conto è pervenuto il 23 agosto 2024, entro il termine del 26 agosto 2024, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 12 luglio 2024, secondo il combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012.
L’esame ha riguardato quattro profili: il rispetto del limite massimo di spesa ex art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012; la conformità delle spese agli artt. 11, comma 1, e 12, comma 3, della legge n. 515/1993 e la loro riferibilità al periodo di campagna elettorale ex art. 12, commi 1 e 1-bis; la regolarità della documentazione; l’indicazione delle fonti di finanziamento.
La lista ha sostenuto spese per complessivi 285,90 euro, ascritte alla distribuzione e diffusione di materiale elettorale ex art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 515/1993, finanziate con fondi propri del movimento politico. Il Collegio ha accertato che tali somme rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e assistite da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento. Ha pertanto dichiarato la regolarità del conto, disponendone la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista.
Nota della Redazione
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