Partecipazioni societarie e consortili nel conto: irregolare la rappresentazione al valore nominale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 363 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di titoli azionari e partecipazioni di un ente locale non si esaurisce nella verifica documentale, ma è diretto ad accertare la veridicità, la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile dei beni affidati. Le partecipazioni, quali beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924, devono essere rappresentate nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale, con raccordo ai valori del conto del patrimonio, secondo il criterio del patrimonio netto o, in mancanza del bilancio, secondo criteri prudenziali. È irregolare, ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c., il conto che espone le quote al solo valore nominale, omette partecipazioni giuridicamente esistenti e si fonda su una relazione dell’organo di controllo meramente ricognitiva.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per il Veneto esamina il conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un Comune per l’esercizio 2020. Il conto, depositato tramite il portale telematico, risultava privo della documentazione necessaria a una compiuta valutazione della regolarità della gestione.

All’esito dell’istruttoria, il Magistrato relatore ha prospettato tre profili critici: la divergenza tra i valori delle partecipazioni esposti al solo valore nominale e quelli risultanti dal conto del patrimonio; l’omessa indicazione di alcuni organismi partecipati; l’inadeguatezza della relazione dell’organo di controllo. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva; il Pubblico Ministero ha concluso per l’irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione tipica del giudizio di conto, delineata dagli artt. 139 ss. c.g.c.: non mera verifica documentale, ma accertamento della veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione dei beni affidati. Le partecipazioni societarie e consortili sono beni il cui valore può variare nel corso dell’esercizio e la cui gestione implica l’esercizio di diritti a tutela del valore della quota.

Sul criterio di rappresentazione, la Corte osserva che l’esposizione al solo valore nominale, priva di raccordo con il conto del patrimonio, non è compatibile con la funzione del conto giudiziale. Assume rilievo determinante il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, che prescrive la valutazione al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, secondo criteri prudenziali. Il Collegio richiama l’orientamento di Sez. giur. Toscana n. 127/2020 e gli indirizzi di Sez. giur. Veneto nn. 104, 110, 112 e 113/2025.

Quanto alle omissioni, la Corte rileva che non erano rappresentate nel conto una pluralità di partecipazioni, tutte attributive di diritti amministrativi. Per la società divenuta partecipazione diretta a seguito di fusione inversa con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2020, la dedotta indisponibilità del bilancio non giustifica l’omissione: le variazioni dei titoli vanno annotate tenendo conto del momento del perfezionamento giuridico dell’operazione. Parimenti, la partecipazione in un consorzio in stato di liquidazione permane fino alla chiusura definitiva e richiede anzi maggiore attenzione.

Infine, la relazione dell’organo di controllo è giudicata mera attestazione formale, priva di approfondimento sulle componenti patrimoniali e sui criteri di valutazione, in contrasto con l’art. 139, comma 2, c.g.c.. Ne consegue la declaratoria di irregolarità del conto, ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c., con esonero dal provvedere sulle spese in assenza di condanna dell’agente contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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