Consegnatario senza obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 392 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente pubblico non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione abbia ad oggetto beni immobili e beni mobili già in uso presso le strutture dell’ente. Tale soggetto assume la qualifica di agente amministrativo per debito di vigilanza, e non di agente contabile per debito di custodia, con la conseguenza che il conto eventualmente reso ha natura amministrativa e non giudiziale. Il debito di custodia presuppone il maneggio di denaro o di materie, la presa in carico e lo scarico dei beni e la gestione di cassa o di magazzino; tale requisito difetta quando i beni siano acquistati e scaricati direttamente ai centri di costo richiedenti, senza giacenze di magazzino.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili presso il presidio ospedaliero di una ASL, per la gestione dei beni del presidio nell’esercizio finanziario 2022. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha rappresentato l’insussistenza di un obbligo di resa del conto, poiché la gestione riguardava in via principale beni immobili di proprietà dell’ente e beni mobili già in uso presso le strutture ospedaliere, quali automezzi, impianti, arredi e attrezzature.

In subordine, il magistrato ha dedotto l’irregolarità del conto per non conformità al modello 24 d.P.R. n. 194/1996, per difetto del dettaglio dei beni e delle relative variazioni di carico e scarico. L’agente contabile ha aderito alle richieste del magistrato istruttore, cui si è associato il pubblico ministero. La causa è giunta alla Sezione giurisdizionale, chiamata a decidere sulla sussistenza dell’obbligo di resa del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 74 r.d. n. 2440/1923, che impone la resa del conto agli agenti che abbiano “maneggio di denaro ovvero debito di materia”, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti degli inventari.

Il collegio richiama poi l’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, che distingue i consegnatari per debito di vigilanza (agenti amministrativi) dai consegnatari per debito di custodia (agenti contabili), e l’art. 12 del medesimo regolamento, che esclude espressamente i primi dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Solo i consegnatari per debito di custodia sono pertanto obbligati.

La Corte delimita quindi i due istituti. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o materie e per la gestione di cassa o di magazzino: esso presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti e il relativo saldo. Il debito di vigilanza, invece, riguarda il soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori.

Ne discende che il concetto stesso di debito di custodia è incompatibile con la gestione di beni immobili e di beni mobili privi di obbligo di custodia. Il conto relativo a tali beni, ove reso, deve qualificarsi di natura amministrativa e non giudiziale.

Nel caso concreto, il conto contiene beni immobili di proprietà dell’ente e beni mobili in uso presso le strutture del presidio, ed evidenzia che tutti i beni acquistati vengono scaricati direttamente ai centri di costo richiedenti, senza giacenze di magazzino e quindi senza debito di custodia. Il consegnatario è pertanto qualificabile come agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. La Sezione dichiara conseguentemente l’inammissibilità del giudizio, con nulla per le spese trattandosi di pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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