Regolamento di competenza d’ufficio inammissibile dopo il rigetto della richiesta monitoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 246 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., anche nel testo vigente dopo le modifiche della l. n. 69 del 2009, presuppone una pronuncia declinatoria della competenza per materia o territorio inderogabile. Tale pronuncia non è ravvisabile nel decreto di rigetto della richiesta di ingiunzione, che non dà luogo a una decisione definitiva, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. e non è suscettibile di passare in giudicato. Ne consegue che il giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto, ove investito di una nuova domanda monitoria, non può sollevare il regolamento di competenza d’ufficio, che deve essere dichiarato inammissibile.

Il Fatto

Un dirigente medico conveniva in giudizio l’azienda sanitaria di appartenenza per ottenere il pagamento della somma di € 535,00, asseritamente dovuta ai sensi dell’art. 33 del CCNL per la dirigenza dell’area sanità del 19.11.2019. La pretesa traeva origine dalla revoca, per esigenze di servizio, di ferie già concesse, che aveva imposto un rientro anticipato in servizio e determinato una spesa pari all’esborso per la locazione di un appartamento non goduto.

Il Tribunale di Grosseto, adito con ricorso per decreto ingiuntivo, dichiarava la propria incompetenza con decreto del 10 novembre 2023. Il dirigente proponeva quindi ricorso al Giudice di Pace ai sensi degli artt. 311 e 702-bis c.p.c. Il Giudice di Pace di Grosseto, ritenendo a sua volta la propria incompetenza, sollevava regolamento di competenza d’ufficio dinanzi alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio, uniformandosi al principio già affermato da Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18526 del 2016. Il Collegio ha ricordato che l’art. 45 c.p.c. richiede comunque una decisione declinatoria della competenza per materia o territorio inderogabile, che non può essere desunta dal rigetto della richiesta di ingiunzione. Il decreto che rigetta tale richiesta, infatti, non costituisce una pronuncia definitiva e non è idoneo al passaggio in giudicato.

La Corte ha precisato che il giudice adito con una nuova istanza monitoria non si trova dinanzi a una pronuncia declinatoria della competenza del primo giudice, atteso che la parte, anziché riproporre la domanda al medesimo giudice, può avanzare altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto della prima richiesta. In tale evenienza, il regolamento di competenza eventualmente proposto d’ufficio dal giudice successivamente adito deve essere dichiarato inammissibile.

Il principio è stato confermato dal richiamo ai precedenti di Cass. n. 19130/2005, Cass. Sez. U. n. 9216/2010, Cass. nn. 18526/2016, 17884/2020 e, da ultimo, Cass. 20013/2025. La Corte ha quindi accolto le conclusioni del Procuratore generale, dichiarando il ricorso inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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