L’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale sanitario è sindacabile solo per scorrettezza o mala fede, non annullabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10199 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, di cui agli artt. 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, ha carattere non concorsuale, essendo articolata in una fase di valutazione di idoneità ad opera della commissione e in una successiva scelta di natura fiduciaria rimessa al direttore generale. L’atto di conferimento ha natura negoziale di diritto privato ed è sindacabile solo sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buona fede. L’eventuale inosservanza di tali doveri non comporta la nullità o l’annullabilità dell’atto, ma può giustificare esclusivamente una pretesa risarcitoria del candidato non prescelto per perdita di chance.
Il Fatto
Un candidato, classificatosi terzo in una procedura per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa dell’U.O.C. di Chirurgia Generale, aveva adito il giudice ordinario dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR, chiedendo l’annullamento della selezione e della deliberazione di conferimento dell’incarico al candidato risultato primo.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando illegittima la procedura e disponendone la ripetizione mediante riesame dei curricula. La Corte d’Appello aveva confermato la pronuncia; avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il dirigente che aveva ottenuto l’incarico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., rigettandolo. Ha ricordato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., ravvisabile solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente o perplessa. Nel caso di specie, la sentenza impugnata consente di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, sicché il vizio non sussiste.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo. Ha ribadito che la procedura di conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa non ha natura concorsuale e che la fase di nomina, di carattere fiduciario, è dominante sull’intero percorso selettivo. Ha precisato che il giudizio di idoneità della commissione non è comparativo e che l’unico elemento rilevante per l’assegnazione finale è la sussistenza dell’idoneità del candidato scelto dal direttore generale, la cui decisione si fonda su una valutazione essenzialmente fiduciaria.
Quanto alla sindacabilità di tale scelta, la Corte ha affermato che essa è possibile solo sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buona fede, richiamate anche dall’art. 97 Cost. L’eventuale violazione di tali doveri, tuttavia, non determina l’invalidità dell’atto di conferimento: non esiste un principio generale per cui la violazione di questi principi comporti di per sé la nullità o l’annullabilità dell’atto negoziale. La conseguenza è solo di tipo risarcitorio per il candidato non prescelto, a titolo di perdita di chance, qualora la domanda sia stata ritualmente proposta.
La Corte d’Appello, avendo disposto l’annullamento della procedura e la ripetizione della selezione, non si è attenuta a tali principi. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo e rinviato alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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