Obbligo del Comune di provvedere sulla revisione del canone concessorio gas (TAR Lombardia n. 1049 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale, che prosegua la gestione in forza della proroga legale di cui all’art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/2000, ha diritto a ottenere dall’amministrazione comunale una risposta espressa sull’istanza di revisione delle condizioni economiche della concessione, ove deduca un sopravvenuto squilibrio del rapporto. L’obbligo di provvedere discende dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 2-bis, della medesima legge, che impone alla pubblica amministrazione di improntare i rapporti con il cittadino ai principi di collaborazione e buona fede. Il giudice amministrativo accerta l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordina all’ente di provvedere, senza poter sindacare nel merito la fondatezza dell’adeguamento richiesto: osta a una pronuncia siffatta la natura discrezionale del potere sollecitato e il divieto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
Il Fatto
A seguito di procedura di gara ex D.Lgs. n. 164/2000, il Comune ha affidato a una società la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, con contratto del 3.11.2004 di durata dodici anni e scadenza all’1.10.2016. Il contratto prevedeva l’incasso delle tariffe di distribuzione entro il limite massimo stabilito e, in favore del Comune, un canone annuo per l’utilizzo degli impianti e delle reti, commisurato ai metri cubi di gas distribuito.
Non essendo stata bandita la gara dell’ATEM, la società ha proseguito la gestione alle condizioni pattuite in forza della proroga ex lege. Con istanza del 27.12.2023 ha chiesto l’avvio di un procedimento di rideterminazione delle condizioni di affidamento, a partire dal canone, deducendone la sopravvenuta sproporzione. Seguiti solleciti, il Sindaco uscente aveva subordinato ogni decisione all’amministrazione successiva alle elezioni. A fronte del perdurante silenzio la società ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare dell’esistenza dell’obbligo di provvedere, escludendo che lo stesso possa fondarsi sul solo riscontro della missiva da parte dell’amministrazione uscente. Il rapporto concessorio prosegue oltre la scadenza contrattuale in ragione della proroga legale, che impone la gestione limitatamente all’ordinaria amministrazione fino alla decorrenza del nuovo affidamento, senza che sia noto il termine finale.
Il Tribunale richiama l’art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016, di interpretazione autentica dell’art. 14, comma 7, che ha confermato l’obbligo del gestore uscente di corrispondere il canone previsto dal contratto. Sulla norma interpretativa è intervenuta la Corte costituzionale n. 239 del 9.11.2021, che ne ha dichiarato l’inammissibilità per la presenza di rimedi ordinamentali di riequilibrio. La Consulta ha riconosciuto che la proroga imposta integra un’anomalia nelle gare e che potrebbe determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni, senza escludere la possibilità per le parti di ottenere una revisione degli obblighi contrattuali, ove il concessionario dimostri un sopravvenuto squilibrio.
Su queste basi il Collegio ritiene che il Comune avrebbe dovuto dare riscontro all’istanza, in virtù del principio di collaborazione e buona fede. La sentenza afferma esclusivamente l’obbligo di provvedere espressamente, non quello di concedere l’adeguamento richiesto. Osta a una pronuncia di accoglimento nel merito la natura del potere sollecitato, che implica valutazioni discrezionali riservate all’amministrazione, nonché il limite dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non ricorrendo i presupposti dell’art. 31, comma 3.
Essendo decorso invano il termine generale di trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, il Tribunale ordina al Comune di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Scaduto inutilmente tale termine, la ricorrente potrà richiedere la nomina di un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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