Obbligo ottemperanza Carta elettronica docente e nomina Commissario ad acta (TAR Lazio n. 13909 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, ma deve limitarsi a verificarne l’inadempimento. A fronte della mancata prova dell’esecuzione, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento della sentenza passata in giudicato. Il diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto in sede giurisdizionale, deve essere integralmente soddisfatto dall’Amministrazione, con condanna all’esecuzione nel termine di sessanta giorni e con la nomina anticipata del Commissario ad acta.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione II Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma, oltre interessi legali.
L’Amministrazione, costituitasi con atto di stile, non forniva chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del titolo, nonostante l’allegato inadempimento da parte ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001): a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza, sicché la pretesa della ricorrente deve trovare accoglimento.
Il Collegio ha precisato che, in sede di ottemperanza, i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili, dovendosi limitare il giudice amministrativo a garantire l’integrale e concreta esecuzione del dictum. Ne consegue la condanna del Ministero a ottemperare alla decisione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin da ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente.
In punto di spese, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alla refusione in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, liquidate in complessivi euro 800,00, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi processuali svolte, richiamando Cons. Stato 8993/2025.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.