Obbligo di provvedere e silenzio-inadempimento: la scadenza del termine procedimentale (TAR Lazio n. 9726 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di provvedere, idoneo a configurare il silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., sussiste anche rispetto a una proposta di accordo di diritto pubblico, atteso che la stipula di una convenzione urbanistica in area PEEP costituisce esercizio di un potere pubblico connotato da doverosità. L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio presuppone, oltre all’esistenza dell’obbligo, la scadenza del termine procedimentale e la inerzia dell’amministrazione. Non è configurabile l’illegittima inerzia quando l’ente abbia formulato richieste istruttorie e modifiche progettuali, dovendosi riconoscere un congruo spatium deliberandi a seguito delle integrazioni prodotte dal privato. La domanda risarcitoria ex art. 2-bis l. n. 241/1990 è infondata in assenza di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un lotto in zona PEEP ex l. n. 167/1962, presentava al Comune istanza di permesso di costruire, allegando successivamente la bozza di convenzione/atto d’obbligo e diffidando l’amministrazione a provvedere. Rimasta senza riscontro, la società adiva il TAR Lazio ex art. 31 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, deducendo la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, e proponeva domanda risarcitoria per il danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima disposto l’estromissione della soggetta evocata in giudizio, non essendo precisata la sua qualità processuale né emergendo elementi per qualificarla controinteressata o cointeressata. Nel merito, ha preliminarmente riconosciuto la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Comune, richiamando il principio per cui tale obbligo è configurabile anche rispetto a una proposta di accordo di diritto pubblico, come la convenzione urbanistica, in quanto stipulata nell’esercizio di un potere pubblico connotato da doverosità e non da libertà negoziale.
La decisione si è tuttavia incentrata sulla verifica della seconda condizione richiesta per l’accoglimento dell’azione: la scadenza del termine procedimentale. Sul punto, il Tribunale ha rilevato che la bozza di convenzione, presentata solo il 16 luglio 2025 e costituente passaggio indispensabile per il rilascio del titolo in area PEEP, ha fatto insorgere solo da quel momento l’obbligo del Comune di pronunciarsi. Inoltre, l’amministrazione non era rimasta inerte: aveva formulato una richiesta di integrazione documentale il 3 novembre 2025, con effetto interruttivo dei termini, e aveva successivamente richiesto modifiche progettuali nel corso di una riunione del 19 marzo 2026, all’esito della quale la società aveva trasmesso il progetto modificato il 30 marzo 2026.
Alla luce di tali sviluppi, non essendo ancora decorso il termine per provvedere sull’istanza come da ultimo integrata, il Collegio ha escluso la configurabilità del silenzio-inadempimento, pur precisando che l’amministrazione non può procrastinare sine die la conclusione del procedimento. Ha conseguentemente rigettato l’azione ex art. 31 cod. proc. amm. e la domanda risarcitoria, ritenendone manifestamente infondata la condizione costitutiva rappresentata dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in ragione della mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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