Accoglimento dell’ottemperanza per l’inerzia sul pagamento della carta del docente (TAR Lombardia n. 2671 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al pagamento di somme in favore del personale docente, una volta passata in giudicato, costituisce titolo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., qualora l’amministrazione non abbia provveduto all’integrale adempimento nel termine di legge. Il ricorso per ottemperanza è procedibile solo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, come previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La mancata deduzione dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione, unitamente alla documentazione prodotta dal creditore, determina l’accoglimento del ricorso, con assegnazione di un termine per l’esecuzione e nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il commissario ad acta, individuato in un funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Como – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 230/2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla carta elettronica del docente di importi annui pari a € 500,00 per diversi anni scolastici, per un totale complessivo che andava da € 1.000,00 a € 2.500,00 a seconda della ricorrente. La sentenza, notificata al Ministero il 21 luglio 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, constatando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, condizione richiesta dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva dedotto né dimostrato di aver adempiuto al giudicato. Sulla base di tali elementi, il giudice amministrativo ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già pagato. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, con l’onere di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza del creditore, determinando l’importo residuo e adottando gli atti necessari. Il TAR ha precisato che l’attività commissariale non comporta alcun compenso, poiché rientra nei compiti istituzionali del funzionario preposto alla gestione della spesa pubblica. Quanto alle spese di lite, il Collegio, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24 aprile 2026 in materia di liquidazione in cause seriali, ha condannato l’amministrazione alla rifusione, distraendole in favore del difensore antistatario, liquidandole in € 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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