Carta docente: l’ottemperanza al giudicato prescinde dal vincolo dei conteggi del creditore (TAR Lombardia n. 2273 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore, così come calcolata, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. In caso di inottemperanza dell’Amministrazione, decorso il termine di novanta giorni dall’assegnazione, è nominato il commissario ad acta, che determina definitivamente l’importo ancora dovuto e adotta gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, sicché la creditrice proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi eventualmente versati.
Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve a consentirne il soddisfacimento. Di conseguenza, i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, che può verificarne l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e delle disposizioni civilistiche in tema di interessi. La verifica dell’Amministrazione è consentita anche per gli accessori maturati successivamente e per gli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso.
È stato inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, necessario prima di avviare l’azione di recupero coattivo. Per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con il compito di determinare l’importo ancora dovuto e adottare tutti gli atti necessari, senza alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione in favore della ricorrente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nell’importo liquidato in dispositivo, determinato considerando che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate.
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Nota della Redazione
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