Obbligo informativo sulla protezione internazionale e silenzio dello straniero (Cass. civ. Sez. I n. 17599 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10 ter d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti presso i punti di crisi un’informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito. Tale obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere protezione: il silenzio, o una dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, non assume rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. Non è sufficiente che il decreto di respingimento o di trattenimento indichi genericamente l’avvenuta informativa, se nella contestazione dell’interessato nulla emerge dal foglio notizie né dagli altri atti o mezzi di prova dell’Amministrazione, e segnatamente se non emergono tempi, modalità, lingua utilizzata e presenza di interprete o mediatore culturale, al fine di verificare la comprensibilità delle informazioni fornite.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, riceveva la notifica di un decreto di respingimento, cui seguiva l’ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso al Giudice di Pace di Agrigento, deducendo, tra l’altro, la violazione degli obblighi informativi in ordine alla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale.

Il Giudice di pace rigettava l’impugnazione, ritenendo che lo statuto protettivo si radichi solo quando il richiedente asilo manifesti la volontà di avanzare la domanda, e che nella specie non risultasse proposta alcuna istanza né emergesse una condizione di inespellibilità. Il cittadino straniero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Il Ministero dell’Interno e la Questura non si sono difesi con controricorso, depositando memoria di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica concerne l’ampiezza del dovere di informazione posto dall’art. 10 ter d.lgs. n. 286 del 1998 a carico dell’Amministrazione e il conseguente onere di verifica del giudice di merito. Il ricorrente lamentava che il Giudice di pace, senza acquisire né esaminare il foglio notizie per accertare l’avvenuta informativa, si fosse limitato a constatare la mancata presentazione della domanda e l’assenza di uno stato di inespellibilità.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’informativa deve essere completa ed effettiva, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo. Tale obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere protezione.

Il silenzio, ovvero una dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla — che deve comunque essere chiaramente espressa e non per formule ambigue — non può assumere rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. Sul punto la Corte richiama Cass., Sez. I, n. 32070 del 20/11/2023 e Cass., Sez. I, n. 28149 del 06/10/2023.

Non è sufficiente, per ritenere assolto l’obbligo, che nel decreto si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerge dal foglio notizie né da altri atti, e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale.

Il Giudice di pace, nel caso di specie, non ha statuito in conformità a tali principi, non avendo preso in considerazione le allegazioni del ricorrente in ordine all’assenza di un effettivo adempimento dell’obbligo informativo. Il motivo è pertanto accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Giudice di pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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