Comunione de residuo, prova dei fatti costitutivi e non contestazione (Cass. civ. Sez. II n. 27973 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella domanda di divisione della comunione de residuo il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi grava sul coniuge che la propone, senza che sia invocabile il principio di vicinanza della prova. L’accertamento della contestazione o della non contestazione di un fatto, rientrando nell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto di parte, è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. L’indagine sul patrimonio del coniuge deve essere riferita al momento dello scioglimento della comunione, che, per le separazioni anteriori, resta individuato nel passaggio in giudicato della sentenza di separazione. La valutazione sulle proporzioni della soccombenza reciproca e sulla ripartizione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Una coniuge separata cita in giudizio il marito proponendo quattro domande principali e una subordinata, tra cui la condanna della controparte al pagamento del 50% dei proventi dell’attività lavorativa non consumati alla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, quale quota della comunione de residuo. Il convenuto si costituisce e propone a sua volta domande riconvenzionali.

Il Tribunale di Genova accoglie solo in parte la pretesa relativa alla quota dei proventi, liquidando un importo ridotto. La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 295/2020, riconosce una maggiore somma per la quota di un immobile ma rigetta la censura sulla somma pretesa a titolo di comunione de residuo. Propongono ricorso per cassazione entrambe le parti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale contesta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che la controparte non avrebbe contestato in modo specifico il quantum debeatur e che, in forza del principio di vicinanza della prova, sarebbe stato onere del coniuge convenuto fornire elementi contrari. La Corte rigetta la censura sul piano della ripartizione dell’onere probatorio.

Il giudice di merito ha ritenuto che il convenuto abbia contestato la pretesa, e la Corte ribadisce che l’accertamento sulla sussistenza di una contestazione o di una non contestazione, rientrando nell’interpretazione dell’atto di parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019). Ne deriva che la parte la quale, dopo l’espletamento del mezzo istruttorio, intenda far valere l’altrui pregressa non contestazione, incorre in inammissibilità se non aveva tempestivamente dedotto il punto.

Correttamente, quindi, la Corte d’appello ha posto a carico della ricorrente il rischio della mancata prova: trattandosi di domanda di condanna al pagamento di una quota di comunione de residuo, spettava all’attrice provare i relativi fatti costitutivi, né era invocabile il principio di vicinanza della prova.

Quanto alle indagini della Guardia di Finanza, la ricorrente sosteneva che andassero riferite all’epoca di inizio del giudizio di separazione e non al passaggio in giudicato della sentenza. La Corte osserva che la stessa ricorrente aveva chiesto il pagamento della quota dei proventi non consumati proprio alla data di passaggio in giudicato; l’indagine è stata dunque correttamente volta ad accertare i risparmi esistenti a tale data. Il disposto dell’art. 191, secondo comma, cod. civ., che anticipa lo scioglimento della comunione al momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati, è stato introdotto dall’art. 2 della legge n. 55/2015 e non è applicabile alla fattispecie.

Il ricorso incidentale prospetta due motivi. Il primo contesta la compensazione per quattro quinti delle spese d’appello: la Corte ribadisce che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non essendo richiesta un’esatta proporzionalità tra domanda accolta e spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592/2017). Il secondo motivo, diretto a ottenere l’applicazione di uno scaglione più elevato, è inammissibile per difetto di interesse, perché contrario all’interesse del ricorrente. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese; sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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